La pensione non si pignora: interviene la Corte Costituzionale

 La pensione non si pignora: interviene la Corte Costituzionale

Sono incostituzionali le norme che limitano la pignorabilità delle pensioni solo per le esecuzioni successive al 27 giugno 2015.

È quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, con una recentissima sentenza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile oltre che di organizzazione dell’amministrazione giudiziaria; sentenza n.12 del 31.1.2019 della Corte Costituzionale, visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

Nel caso in questione, il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del D.l. n. 83/2015 nella parte in cui prevedeva che le disposizioni che introducevano l’ottavo comma dell’art. 545 del codice di procedura civile (quelle appunto che limitano i pignoramenti sulle pensioni), si applicassero esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto (27 giugno 2015), anziché a tutte le procedure pendenti alla medesima data.

La Corte Costituzionale, attraverso un bilanciamento tra due valori, ossia la certezza del diritto garantita ai creditori pignoratizi e la tutela dei pensionati, è giunta ad affermare la prevalenza di questi ultimi, ai quali deve essere assicurato il minimo necessario per far fronte alle esigenze di vita.

Ed invero, con la sentenza in esame, riprendendo l’orientamento secondo cui è impignorabile la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita (Cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 506 del 4.12.2002), afferma l’illegittimità dell’art.23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83.

Il predetto decreto legislativo, posto al vaglio della Corte Costituzionale, ha inciso fortemente sul processo esecutivo, fissando dei limiti alla pignorabilità degli emolumenti percepiti a titolo di pensione o altri assegni di quiescenza. Con esso il testo dell’art. 545 c.p.c. si è arricchito di 3 commi, tra cui il primo che, in ossequio a quanto sancito dalla già menzionata sentenza n.506/2002, ha introdotto il c.d. minimo vitale impignorabile.

Tuttavia, benché le modifiche introdotte si pongano a fianco degli escussi, l’art. 23, comma 6, del medesimo decreto, prevedendo che le disposizioni “si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto”, ha dato origine ad un discrimen temporale per il regime di applicabilità, con la conseguenza che, come osservato dalla Consulta nella sentenza in commento, il discrimine tra i debitori favoriti e sfavoriti dal regime di impignorabilità introdotto è rappresentato dalla data di notifica del pignoramento.

Pertanto, stante l’evidente violazione del principio di eguaglianza consacrato dall’art.3 della Costituzione la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta norma ponendosi in questo caso al fianco dei pensionati.

Dott.ssa Francesca Montevero
Avv. Matteo Sances
www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it

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