La riduzione Imu per il fabbricato inagibile dribbla l’obbligo di prova

 La riduzione Imu per il fabbricato inagibile dribbla l’obbligo di prova

Con l’Ordinanza n. 8592 del 26 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha statuito che va sempre escluso il pagamento in misura integrale dell’IMU, quando lo stato di inagibilità del fabbricato – oggetto di tassazione – costituisce un fatto notorio di comune evidenza.

Ciò, a prescindere dal fatto che il contribuente abbia (o meno) presentato la domanda per usufruire del beneficio della riduzione al cinquanta per cento, atteso che, a parere degli Ermellini, il rispetto dei principi di collaborazione e buona fede esonerano il proprietario dell’immobile dall’obbligo di provare documentalmente fatti già noti, afferenti circostanze accertate e giammai contestate dal Comune impositore.

In relazione alla fattispecie in esame, ricordiamo, per dovere di cronaca, che l’articolo 13, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo n. 201 del 2011, consente la riduzione dell’imposta del 50% “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità e’ accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.”.

Nonostante la portata letterale della disposizione testé citata, individui, in maniera esplicita, l’onere in capo al contribuente che intende avvalersi della riduzione d’imposta di presentare un’apposita dichiarazione, il Collegio Supremo ha tuttavia riconosciuto preminente e fondamentale importanza al dato sostanziale scaturente dalla situazione di fatto, finendo così per escludere, giustappunto, la negazione del beneficio fiscale per il cittadino, anche nella denegata e residuale ipotesi in cui quest’ultimo non abbia provveduto a presentare la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, sì come disciplinata dalla norma poc’anzi illustrata.

Partecipa alla discussione

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.