La rottamazione estingue il reato

 La rottamazione estingue il reato

La Cassazione riconosce come causa di non punibilità anche l’estinzione del debito col Fisco mediante rottamazione.

L’integrale pagamento della pretesa fiscale, conseguente alla commissione di alcuni reati tributari, fa venire meno la sua punibilità.

Questo è quanto viene sancito dall’art. 13 del D.lgs. n.74/2000, dal quale si evince la volontà del legislatore di instaurare uno stretto collegamento tra il profitto da reato e la perseguibilità dello stesso. Nel medesimo articolo, inoltre, viene precisato che l’estinzione del debito fiscale può avvenire anche mediante le speciali procedure conciliative.

Successivamente all’entrata in vigore di tale disciplina, più volte si è discusso circa la possibilità che tale disposizione normativa facesse riferimento anche alla cd “rottamazione delle cartelle esattoriali” che, sebbene non garantisca l’immediato e integrale pagamento del debito fiscale, si pone in ogni caso come manifestazione di volontà e impegno da parte del contribuente di far fronte alle sue responsabilità tributarie e in questo caso anche penali.

A questa possibilità risponde in maniera affermativa la Corte di Cassazione, la quale – con sentenza n.35175/2020 – rigetta il ricorso proposto dalla Procura avverso la pronuncia del GIP e Tribunale di del riesame di riconoscimento dell’illegittimità di un sequestro eseguito per indebita compensazione di crediti inesistenti, in quanto l’imputato aveva effettuato la rottamazione.

I giudici della Suprema Corte, in tale occasione, precisano che in virtù del pagamento delle cartelle effettuato mediante rottamazione risulta venuta meno la pretesa da parte del Fisco e di conseguenza il profitto del reato.

Pertanto, anche dalla giurisprudenza di legittimità viene riconosciuto valore premiale e di deflazione della pena anche alla rottamazione che, negli ultimi anni, sempre più contribuenti hanno scelto come mezzo di risoluzione delle questioni fiscali e – probabilmente in futuro – anche per questioni di carattere penale.

Dott.ssa Sara Fontò
Avv. Matteo Sances
www.centrostudisances.it

Partecipa alla discussione

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.