L’aleatorietà del costo del lavoro nelle gare di appalto pubblico

Ogni datore di lavoro intenzionato a partecipare a gare di appalto che prevedano la fornitura di servizi per il tramite dell’impiego diretto di personale, necessariamente si trova ad affrontare il controverso problema della quantificazione del costo del lavoro associato al predetto personale.
Contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, la quantificazione del costo del personale da sostenersi in relazione all’appalto è attività dall’esito tutt’altro che scontato; ed infatti, pur a fronte del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di gara (ad esempio per quanto attiene il numero di risorse da impiegare od al numero di ore di attività da garantire), le aziende partecipanti alla gara ben potrebbero formulare offerte che presentano marcate differenze con riferimento a tale voce di costo.
Tali differenze, lungi dall’essere necessariamente frutto di pretestuose motivazioni difficili da sostenere a fronte di approfondimenti da parte della stazione appaltante competente, ben potrebbero essere conseguenza di legittime scelte organizzative aziendali così come dell’analisi di statistiche e dati storici idonei e legittimare la proposta economica formulata dall’azienda partecipante alla gara.
Il parametro cui i datori di lavoro fanno riferimento per la formulazione della proposta commerciale in occasione della partecipazione ad una gara di appalto, come noto, è rappresentato dalle tabelle ministeriali riportanti il costo medio del lavoro per le diverse attività. Ciò che spesso viene trascurato dagli stessi datori di lavoro, tuttavia, è che per costante e pressoché uniforme orientamento della giurisprudenza amministrativa, alle predette tabelle ministeriali deve essere attribuito un valore meramente indicativo, poiché esprimono valori (statistici) medi suscettibili di scostamento (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 854), costituendo pertanto non un parametro “assoluto” di riferimento, bensì un mero indice di giudizio circa l’adeguatezza dell’offerta (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1706).
Resta pertanto ferma la possibilità per l’azienda partecipante alla gara di presentare offerte economiche fondate su di un costo del lavoro inferiore a quello derivante dalla matematica applicazione delle tabelle ministeriali, purché siano in grado di giustificare detti scostamenti sula base di elementi oggettivi e/o statistiche aziendali che confortino, mediante puntuale e rigorosa documentazione, la sostenibilità di costi inferiori (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 marzo 2017, n. 1495). Pertanto, fermo restando che ogni caso deve necessariamente essere valutato a sé, il datore di lavoro ben potrebbe dimostrare di sostenere un costo del lavoro inferiore a quello risultante dalle tabelle ad esempio in ragione del concorso degli enti previdenziali ed assistenziali nell’indennizzare malattie ed infortuni, ovvero dimostrando mediante dati storici tassi di assenteismo inferiori a quelli presi a riferimento dalle tabelle o, ancora, dimostrando di essere soggetti ad inferiori tassi INAIL; ancora, spesso un costo orario inferiore viene fondato sul ricorso al lavoro supplementare che, per diversi contratti collettivi ha incidenza differente rispetto a quella del lavoro “ordinario” (scelta organizzativa, tuttavia, spesso non avallata dalle stazioni appaltanti in ragione della non obbligatorietà per il lavoratore di rendere dette prestazioni).
Viene da sé, tuttavia, come detti scostamenti e le motivazioni addotte a loro sostegno siano sovente oggetto di ricorsi promossi da coloro che non siano risultati aggiudicatari della gara; in tal modo l’aggiudicazione medesima è rimessa all’esito di vertenze che si protraggono per anni, alimentando incertezza e spesso rischiando di compromettere la qualità dei servizi appaltati.
Devi accedere per postare un commento.