Lavoratori ‘fragili’: ripristino del regime di protezione

 Lavoratori ‘fragili’: ripristino del regime di protezione

La Legge di Bilancio 2021 ha ripristinato il regime di tutela indennitaria dei lavoratori ‘fragili’ vigente sino al 15 ottobre 2020, stabilendo che l’assenza dal lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2021 in ragione dello stato di ‘fragilità’ debba intendersi equiparato al ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 del D.L. 18/2020 e art. 1, c. 481 della Legge 178/2020).

Come noto, lo stato di ‘fragilità’ è accertato:

  1. mediante certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali ed attestante una condizione di rischio derivante da i) immunodepressione, ii) esiti da patologie oncologiche e dallo iii) svolgimento di terapie salvavita;
  2. ove sia riconosciuto lo stato di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3 della Legge 104/1992.

Come anticipato, quando prescritto dalla competente autorità sanitaria nonché dal medico di assistenza primaria, il periodo di assenza del lavoratore ‘fragile’ è equiparato al ricovero ospedaliero e pertanto indennizzato a titolo di malattia secondo la seguente misura:

  • i primi tre giorni sono posti a carico del datore di lavoro, che corrisponde al lavoratore l’integrale retribuzione media giornaliera;
  • dal 4° al 20° giorno, l’INPS corrisponde al lavoratore il 50% della retribuzione media giornaliera (il contratto collettivo applicato potrebbe prevedere che il datore di lavoro debba versare un’ulteriore quota ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto);
  • dal 21° al 180° giorno l’INPS versa il 66,66% della retribuzione media giornaliera al lavoratore (il contratto collettivo applicato potrebbe prevedere che il datore di lavoro debba versare un’ulteriore quota ad integrazione di quanto corrisposto dall’Istituto).

L’indennità di cui sopra è ridotta di 3/5 nell’ipotesi in cui il lavoratore non abbia familiari a carico.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, il medico curante redige la certificazione di malattia nella quale deve indicare espressamente i) il periodo di prognosi e ii) la condizione di ‘fragilità’ del lavoratore interessato, specificando nel dettaglio nelle note di diagnosi la situazione clinica del lavoratore e:

  1. richiamando espressamente gli estremi del verbale di riconoscimento dello stato di disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 1 della Legge 104/1992 ovvero
  2. deducendo la condizione di rischio derivante da i) immunodepressione, ii) esiti da patologie oncologiche o iii) dallo svolgimento di terapie salvavita. Tale condizione deve essere attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Gli Uffici medico-legali dell’INPS territorialmente competenti verificano la certificazione prodotta e laddove ne sia ravvisata la necessità è possibile sia richiesta ulteriore documentazione ai fini della definizione della pratica; in tale ipotesi, l’efficacia del certificato medico è sospesa sino all’avvenuta regolarizzazione mediante l’apposizione di un codice di anomalia generica (INPS, mess. 2584/2020 e 4157/2020).

Ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, è stabilito che i relativi oneri siano posti a carico dello Stato nel limite di spesa massima pari a 282,1 milioni di euro per il 2021.

Qualora detto limite di spesa sia raggiunto, anche in via prospettica, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande (art. 1, c. 482 della Legge 178/2020).

Ai sensi dell’art. 26, c. 2-bis del D.L.18/2020, la cui vigenza è stata estesa al 28 febbraio 2021 per effetto del richiamato articolo 1, c. 481 della Legge 178/2020, è stabilito che dette categorie di lavoratori rendano di norma la prestazione di lavoro in regime di lavoro agile anche attraverso:

  1. l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area d’inquadramento, come definite dal contratto collettivo applicato ovvero
  2. lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Fermo restando quanto più sopra precisato, resta inteso che sino alla cessazione dello stato d’emergenza epidemiologica, il diritto allo svolgimento dell’attività di lavoro secondo le modalità del lavoro agile – purché compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa – può essere esercitato ai sensi dell’art. 90, c. 1 del D.L. 34/2020 da un più ampio novero di lavoratori sulla base di valutazioni del medico competente che ravvisi una situazione di maggiore rischiosità in caso di contagio, in ragione dei seguenti elementi:

  • condizione di rischio derivante da immunodepressione ed esiti di patologie oncologiche;
  • svolgimento di terapie salvavita;
  • età anagrafica;
  • comorbilità.

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