Le principali novità della Legge di Stabilità 2016

IMU – Immobili in comodato ai partenti: è ridotta del 50% ai fini IMU la base imponibile per le unità immobiliari, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e il comodante possieda un sono immobile in Italia, oltre l’abitazione principale non di lusso, sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato e presenti la dichiarazione IMU per attestare il possesso di tali requisiti.
Esenzione terreni agricoli: si conferma l’esenzione IMU dei terreni agricoli:
- ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.06.93 n. 9;
- posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001;
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Esenzione immobili cooperative edilizie: è prevista l’esenzione IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Tale esenzione è riconosciuta anche nel caso in cui gli immobili di dette cooperative sono destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
Riduzione IMU immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’IMU dovuta è ridotta del 25%; il pagamento deve essere effettuato per il 75%.
TASI – Esenzione abitazione principale: è riconosciuta l’esenzione TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).
Pertanto, in caso di immobile locato, che costituisce abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta solo dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura ridotta del 90% se il regolamento comunale non disciplina tale aspetto.
Beni merce: è ridotta allo 0,1% l’aliquota TASI sui bene merce, cioè quei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice fintanto che non permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni possono decidere di aumentare detta aliquota fino allo 0,25% ovvero diminuirla, fino ad azzerarla.
Riduzione TASI immobili locati a canone concordato: anche ai fini TASI, come per l’IMU, per gli immobili locati a canone concordato l’imposta è ridotta del 25%.
IVIE: è prevista l’esenzione IVIE per l’immobile posseduto all’estero che costituisce abitazione principale nonché la casa coniugale assegnata all’ex coniuge. Tale esenzione non trova applicazione se l’immobile in Italia risulterebbe di lusso (A/1, A/8 e A/9); in tal caso va applicata l’aliquota ridotta dello 0,40% e la detrazione di 200 €, fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
REVISIONE/AGGIORNAMENTO RENDITE CATASTALI: a decorrere dall’1/1/2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, di cui alle categorie D ed E, va determinata sulla base di una stima diretta “tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento”.
Se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15.06.2016, la rendita catastale rideterminata ha effetto dall’1.1.2016. Per la determinazione dell’IMU 2016 è possibile considerare la nuova rendita catastale rideterminata.
NUOVO REQUISITO “PRIMA CASA”: è stato introdotto il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), DPR n. 131/1986, in base al quale il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni a condizione che venda il primo immobile di cui è proprietario entro un anno dal nuovo acquisto.
LEASING AGEVOLATO “PRIMA CASA”: sono state introdotte delle disposizioni, applicabili dall’1.1.2016 al 31.12.2020, finalizzate ad agevolare l’acquisto della “prima casa” mediante un contratto di leasing, che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% relativamente:
a) ai canoni e relativi oneri accessori per un importo non superiore a € 8.000;
b) al prezzo di riscatto per un importo non superiore a € 20.000.
E’ necessario che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna, che il soggetto interessato abbia un’età inferiore a 35 anni e un reddito complessivo non superiore a € 55.000 all’atto della stipula del contratto e non sia titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
Se il soggetto ha un’età pari o superiore a 35 anni la predetta detrazione è ridotta del 50%.
Ai fini delle imposte indirette:
− è applicata l’imposta di registro dell’1,50% alle cessioni di case di abitazioni non di lusso effettuate nei confronti di banche ed intermediari finanziari per essere concesse in leasing ricorrendo i requisiti “prima casa”, in capo all’utilizzatore, di cui alla Nota II-bis all’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
− le imposte ipo-catastali sono dovute in misura fissa (€ 200).
Nel caso di cessioni effettuate direttamente dall’impresa di costruzioni l’imposta di registro e ipo–catastali sono applicabili in misura fissa.
In caso di cessione del contratto di leasing in esame è applicabile l’imposta di registro del 9%, ridotta all’1,5% in presenza delle condizioni “prima casa”.
DETRAZIONE IVA ACQUISTO UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI: è prevista la possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda il 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A/B, cedute dalle imprese costruttrici entro il 31.12.2016. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali.
EQUIPARAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI: è previsto che anche i liberi professionisti, a prescindere dalla forma giuridica adottata, potranno accedere ai piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) facenti parte della programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, in quanto equiparati alle PMI ed esercenti attività economica.
RIDUZIONE ALIQUOTE: A decorrere dall’1.1.2017:
– è fissata nella misura del 24% l’aliquota IRES;
– è fissata nella misura dell’1,20% la ritenuta a titolo d’imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società in uno Stato UE/SEE di cui all’art. 27, comma 3-ter, DPR 600/73;
– un DM determinerà la nuova percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze e degli utili percepiti da enti non commerciali.
Le nuove percentuali non troveranno applicazione nei confronti di società di persone e soggetti equiparati.
È prevista un’addizionale IRES pari al 3,5% per gli enti creditizi/finanziari e per la Banca d’Italia.
ESENZIONE IRAP AGRICOLTURA: sono esenti da IRAP a decorrere dal 2016:
gli esercenti attività agricole ex art. 32 del TUIR;
le cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale;
le cooperative e loro consorzi di cui all’art. 10 del DPR n. 601/73.
ULTERIORE DEDUZIONE IRAP: a partire dal 2016 è aumentata da € 2.500 a € 5.000 l’ulteriore deduzione prevista ai fini IRAP dall’art. 11, comma 4- bis, lett. d-bis), D.Lgs. n. 446/97 a favore delle snc/sas/ditte individuali/lavoratori autonomi:
BASE IMPONIBILE IRAP | ULTERIORE DEDUZIONE |
Fino a € 180.759,91 | € 5.000 |
Da € 180.759,92 a € 180.839,91 | € 3.750 |
Da € 180.839,92 a € 180.919,91 | € 2.500 |
Da € 180.919,92 a € 180.999,91 | € 1.250 |
ESENZIONE IRAP MEDICI OSPEDALIERI: ai fini IRAP non sussiste autonoma organizzazione a favore dei medici che:
• hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno delle stesse;
• percepiscono per l’attività ivi svolta più del 75% del loro reddito complessivo.
L’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN.
DEDUZIONE IRAP DIPENDENTI PRODUTTORI AGRICOLI: ai produttori agricoli è riconosciuta una deduzione IRAP per i lavoratori dipendenti nei limiti del 70% della differenza calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO E BONUS MOBILI: per le spese sostenute fino al 31.12.2016 è confermata:
la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, su un importo massimo di spesa paria € 96.000;
la detrazione IRPEF del 65% per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica. Le detrazioni su tali ultimi interventi sono fruibili anche dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016 sugli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
la detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000, per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici (bonus “mobili ed elettrodomestici”) rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.
È stata introdotta una detrazione IRPEF, pari al 50% su una spesa massima di € 16.000, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione, sostenuta dall’1.1 al 31.12.2016, ripartita in 10 quote annuali. Tale detrazione è riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio):
− che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni;
− in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età;
− acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale
Non è cumulabile con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il bonus “mobili ed elettrodomestici”.
BONUS DISPOSITIVI RISPARMIO CONSUMO ENERGETICO: è estesa la detrazione IRPEF/IRES del 65% anche alle spese sostenute per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento/produzione di acqua calda/di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.
CESSIONE DETRAZIONE SOGGETTI INCAPIENTI: con riferimento alle spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, è introdotta la possibilità, per:
- i titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.500, di redditi di terreni non superiori € 185,92 e dell’abitazione principale con le relative pertinenze (art. 11, comma 2, TUIR);
- i titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a € 8.000 ovvero a € 4.800 (art. 13, comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a), TUIR)
di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato l’intervento agevolabile.
CREDITI D’IMPOSTA SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA: è stato riconosciuto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche (privati) che sostengono spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale/allarme ed i contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.
NON RESIDENTI: l’IPERF si determina applicando le regole generali, senza limitazioni per le fruizione di deduzioni e detrazioni, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano, indipendentemente dal fatto che risiedano in uno Stato UE/SEE, che hanno prodotto in Italia un reddito almeno pari al 75% del reddito complessivamente prodotto e che non fruiscono di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di Residenza.
MAXI AMMORTAMENTI: a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è incrementato del 40% (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000).
Per l’acquisto dei veicoli è previsto l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR (così, ad esempio, il limite di € 18.075,99 passa a € 25.306,39).
Sono esclusi dall’incremento gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, in fabbricati e costruzioni e in altri beni espressamente elencati.
RIALLINEAMENTO VALORI CONTABILI E AGGREGAZIONI AZIENDALI: in materia di riallineamento di valori emersi a seguito di operazioni straordinarie disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176, TUIR (fusione, scissione, conferimento d’azienda), è previsto l’aumento da 1/10 a 1/5 della misura ammessa in deduzione del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa.
Tale disposizione è applicabile alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (in generale, dal 2016).
REGIME FORFETTARIO ex art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015:
- è aumentato il limite dei ricavi/compensi dei 9 gruppi di attività per l’accesso al regime forfettario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) ex art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015;
- non possono avvalersi del regime in esame i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato ex artt. 49 e 50 del TUIR eccedenti € 30.000;
- per i soggetti che intraprendono una nuova attività, per i primi 5 anni, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 5% in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%, al ricorrere di determinati requisiti;
- l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il 2016 – 2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il regime forfettario;
- il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA: è consentito alle società di persone/capitali di assegnare/cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali entro il 30.9.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2016 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1.10.2015.
È dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% calcolata sulla differenza tra: il valore dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto.
Di conseguenza, ora, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) l’operazione non risulta più fiscalmente irrilevante.
ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE: è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2015, l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. A tal fine si richiede il pagamento entro il 31.5.2016 di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRAP dell’8% calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
RESPONSABILITA’ SOLIDALE CAF/RAF PER IL VISTO INFEDELE: in caso di violazione riguardante l’apposizione del visto di conformità/asseverazione, il CAF per il quale il trasgressore (RAF) ha operato è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari, non solo alla sanzione irrogata, ma anche alle altre somme addebitate ai sensi del comma 1 dello stesso art. 39 (imposte e relativi interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente).
CARD CULTURALE DICIOTTENNI: è prevista l’assegnazione, a tutti i cittadini italiani/di altri Stati UE residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2016, di una “Carta elettronica” di importo nominale massimo pari a € 500 da utilizzare per assistere a rappresentazioni teatrali/cinematografiche, acquistare libri e accedere a musei/mostre/eventi culturali/monumenti/gallerie/aree archeologiche/parchi naturali/spettacoli dal vivo.
BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI: è riconosciuto per il 2016 un contributo di € 1.000 per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo a favore degli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati “iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento”.
IRPEF ASSOCIAZIONI CULTURALI: è prevista la possibilità per il 2016, con riferimento al 2015, di destinare il 2‰ dell’IRPEF a favore di un’associazione culturale iscritta in uno specifico elenco “istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri”.
CONTRIBUTI VOLONTARI A CONSORZI OBBLIGATORI: è prevista, a decorrere dall’esercizio in corso al 31.12.2015, la deducibilità delle somme corrisposte, anche su base volontaria, al fondo istituito con mandato senza rappresentanza presso uno dei consorzi al quale l’impresa aderisce in conformità agli obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile ad essa applicato e a condizione che tali somme siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi.
La deducibilità delle predette somme vale anche ai fini IRAP.
NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA: è sostituito integralmente l’art. 26, DPR n. 633/72, in materia di “Variazioni dell’imponibile o dell’imposta”, prevedendo con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente.
La nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte:
- in presenza di una procedura concorsuale/accordo di ristrutturazione dei debiti/piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell’accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese (nuovo comma 4, lett. a)
- a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, lett. b).
Inoltre, in caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la possibilità di emettere nota di credito “non si estende” alle cessioni / prestazioni “per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni” (nuovo comma 9).
Infine la nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell’acquirente / committente debitore dell’imposta in applicazione del reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93 (nuovo comma 10).
Le novità sopra esaminate sono applicabili:
• con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. a) alle procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016;
• con riferimento alle altre fattispecie anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016.
NUOVA FATTISPECIE DI REVERSE CHARGE: è stata introdotta al comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72, la nuova lett. A–quater) che estende il reverse charge anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario, ex art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, di una commessa con un Ente pubblico al quale il consorzio deve applicare l’IVA con il meccanismo dello “split payment” ex art. 17-ter, DPR n. 633/72.
L’efficacia della nuova disposizione è subordinata all’autorizzazione da parte dell’UE ai sensi dell’art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.
COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO: è stato disposto a favore di imprese/lavoratori autonomi la proroga anche per il 2016 di compensare le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti:
• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
• maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.
COMPENSAZIONE CREDITI AVVOCATI: è stato disposto che dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato posso compensare, anche parzialmente, quanto dovuto per imposte, tasse (compresa l’IVA) e contributi previdenziali entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati.
La compensazione è consentita purché non sia stata proposta opposizione al Decreto di pagamento ex art. 170, DPR n. 115/2002.
NUOVI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO: sono stati allungati i termini di accertamento in capo all’Ufficio ai fini IVA / II.DD. di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73 come segue:
• entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell’attuale quarto);
• entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell’attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.
Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000.
SANZIONI TRIBUTARIE: è prevista l’anticipazione all’1.1.2016, rispetto alla data dell’1.1.2017, del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014.
NUOVA RATEIZZAZIONE CARTELLE: ai contribuenti decaduti nei 36 mesi antecedenti il 15.10.2015 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione e rinuncia all’impugnazione, è riconosciuta la possibilità di essere riammessi alla rateazione, secondo il piano originario, limitatamente alle imposte dirette purché riprendano il versamento della prima delle rate scadute entro il 31.5.2016.
In caso di mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive, il contribuente decade dal piano di rateazione al quale è stato riammesso, senza ulteriori proroghe.
La rateazione non è concessa se è richiesta dopo una segnalazione ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (inadempimento del contribuente al pagamento di somme iscritte a ruolo di importo pari o superiore a € 10.000), limitatamente agli importi oggetto della stessa.
COSTI BLACK LIST: è disposta l’abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell’art. 110, TUIR, che prevede(va) l’indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente ai beni / servizi acquistati da soggetti domiciliati in Stati “black list”, salva la ricorrenza delle c.d. circostanze esimenti.
Di conseguenza i costi in esame saranno equiparati a quelli relativi ad operazioni interne con applicazione delle ordinarie disposizioni presenti nel TUIR.
CFC: è stato modificato l’art. 167, TUIR in materia di Controlled Foreign Companies (CFC) in base al quale, ora:
• sono considerati privilegiati i regimi fiscali, anche speciali, di Stati nei quali il livello nominale di tassazione è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Viene eliminato il riferimento, per l’individuazione del regime fiscale privilegiato, alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni nonché ad “altri criteri equivalenti”;
• i redditi del soggetto non residente sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente, comunque non inferiore all’aliquota ordinaria IRES (in precedenza detto limite era fisso, al 27%).
Inoltre, l’applicazione delle disposizioni in materia di CFC è estesa ai soggetti controllati localizzati oltre che in Stati non “black list”, anche in Stati UE / SEE al ricorrere delle condizioni di cui al comma 8-bis del citato art. 167.
Le novità in esame sono applicabili dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI: è riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
alla data dell’1.1.2016, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva.
In sede di approvazione è stata “unificata” all’8% la misura dell’imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni qualificate / non qualificate e per i terreni (non è più prevista l’aliquota “agevolata” del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).
CREDITO D’IMPOSTA MEDIAZIONE: è introdotto a regime il credito d’imposta a favore delle parti per le spese sostenute per avvocati/arbitrati nei procedimenti di negoziazione assistita/arbitrato, commisurato al compenso fino a concorrenza di € 250.
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO: è stato introdotto uno specifico credito d’imposta (da utilizzare in compensazione tramite Mod. F24) per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) nel periodo 1.1.2016 – 31.12.2019, pari al:
• 20% per le piccole imprese;
• 15% per le medie imprese;
• 10% per le grandi imprese.
Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche in leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinate a strutture produttive già esistenti/nuove.
CREDITO D’IMPOSTA “ART-BONUS” entra a regime il credito d’imposta a favore dei soggetti (persone fisiche, società, ecc.) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate.
BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI: è stato esteso anche alle spese per interventi di ristrutturazione che comportano un aumento della cubatura complessiva nei limiti e con le modalità previste dall’art. 11, DL n. 112/2008.
CREDITO D’IMPOSTA SETTORE CINEMATOGRAFICO
Il credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 325, Finanziaria 2008, riconosciuto a favore delle imprese non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo è:
• esteso anche agli apporti di denaro per la distribuzione di opere nazionali in Italia e all’estero (in precedenza limitato alla sola produzione);
• fissato nella misura massima del 40%. Un apposito DM potrà differenziare le aliquote del beneficio, tenuto conto della cumulabilità con le diverse misure dei benefici eventualmente spettanti.
Relativamente all’obbligo di spesa sul territorio italiano, ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione in esame, è previsto che lo stesso è riferito solo agli apporti alla produzione.
A seguito delle modifiche al comma 327 apportate in sede di approvazione, è previsto che il credito d’imposta, a favore delle imprese di:
• produzione cinematografica è riconosciuto in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30%, tenuto conto della cumulabilità e della misura del beneficio spettante per la stessa opera di cui al citato comma 325, nel limite massimo di spesa pari a € 6 milioni (anziché € 3,5 milioni);
• distribuzione cinematografica è riconosciuto in misura non superiore al 15% anche per spese sostenute per la distribuzione internazionale di opere di nazionalità italiana nel limite massimo annuo di € 2 milioni (anziché € 1,5 milioni) per ciascun periodo d’imposta.
Tale credito è soppresso relativamente alle spese sostenute per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche espressione di lingua originale italiana;
• esercizio cinematografico, è riconosciuto in misura pari al 40% (in precedenza 30%) delle spese sostenute, oltre che per l’acquisizione e la sostituzione di impianti e apparecchiature per la proiezione digitale, anche per la ristrutturazione, l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche / relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive nei limiti di quanto previsto dal predetto Decreto attuativo e avendo riguardo dell’esistenza o meno della sala in data anteriore all’1.1.80.
A seguito dell’abrogazione del comma 328, i benefici di cui al citato comma 327, con riferimento alla medesima opera filmica, sono cumulabili a favore della stessa impresa, di imprese appartenenti al medesimo gruppo societario / controllate ex art. 2359, C.c. È inoltre demandata al predetto Decreto attuativo l’individuazione del limite massimo di cumulo dei benefici “in conformità alla normativa europea”.
Infine, in sede di approvazione è stata prevista altresì l’abrogazione, a decorrere dall’1.1.2016, dell’art. 6, commi da 2-bis a 2-sexies, DL n. 83/2014 che concede(va) un credito d’imposta per il ripristino / restauro / adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti all’1.1.80.
TASSA UNITA’ DA DIPORTO: è stata soppressa la tassa annuale di stazionamento sulle unità da diporto ex art. 16, comma 2, DL n. 201/2011.
RIMBORSO IVA TURISTI EXTRA-UE: è stato previsto che il rimborso dell’IVA ai turisti extra-UE di cui all’art. 38-quater, DPR n. 633/72 può essere effettuato dagli intermediari iscritti all’Albo ex art. 114-septies, D.Lgs. n. 385/93.
PREU: dall’1.1.2016 è aumentato del 17,5% il PREU dell’apparecchio con attivazione mediante l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico e del 5,5% apparecchio con attivazione esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa.
A decorrere dall’1.1.2016 la percentuale destinata alle vincite (pay out) relativa agli apparecchi di cui alla lett. a) è fissata in misura non inferiore al 70% (in luogo della precedente pari al 74%).
SOCIETA’ BENEFIT: è stata introdotta la nuova forma societaria delle c.d. “società benefit” le quali si caratterizzano, nell’esercizio di un’attività economica, anche per il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente.
Alla nuova forma societaria sono applicabili le disposizioni previste per le società (di persone/capitali) e per le cooperative di cui agli artt. da 2247 a 2553, C.c..
Per documentare il perseguimento del predetto oggetto sociale, è previsto l’obbligo di redigere una relazione annuale, da allegare al bilancio e da pubblicare sul sito Internet della società e contenente:
• la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni poste in essere dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di bilancio comune (con evidenza delle circostanze di impedimento / rallentamento se presenti);
• la valutazione dell’impatto generato, utilizzando lo standard di valutazione esterno comprensivo delle aree di valutazione identificate;
• la descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.
È prevista l’individuazione di alcune figure responsabili alle quali affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento dell’oggetto sociale.
Un’eventuale inosservanza degli obblighi è assimilata all’inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge/statuto.
In caso di mancato perseguimento delle finalità di beneficio indicate, la “società benefit” è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole ex D.Lgs. n. 145/2007 e del Codice del consumo ai sensi del D.Lgs. n. 145/2006.
La forma societaria in esame può essere adottata anche da una società già esistente a condizione che sia modificato l’atto costitutivo / statuto, nel rispetto di quanto previsto per ciascuna tipologia di società e in particolare dagli artt. 2252, 2300 e 2436, C.c..
È inoltre prevista la possibilità, accanto alla denominazione sociale propria, di inserire l’espressione “Società benefit” o la sigla “SB”, da utilizzare nei titoli emessi, nella documentazione sociale e nelle comunicazioni verso terzi.
COMUNICAZIONI EROGAZIONI LIBERALI AD ONLUS: relativamente alla comunicazione riguardante le cessioni gratuite di beni di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), DPR n. 633/72, a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS effettuata dal cedente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e alla GdF è previsto:
• l’aumento a € 15.000 (in precedenza € 5.164,57) del limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale è obbligatorio inviare la suddetta comunicazione;
• l’esonero della stessa, senza limiti di valore, in caso di beni facilmente deperibili.
LIMITE ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE: è aumentato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante/libretti di deposito bancari o postali al portatore/titoli al portatore in euro o in valuta estera.
In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro (c.d. “Money transfer”) la soglia rimane pari a € 1.000.
È prevista altresì l’abrogazione dell’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità diverse dal contante e che assicurino la relativa tracciabilità e l’obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.
RIPRESA VERSAMENTO TRIBUTI SOSPESI/DIFFERITI: è prevista che la ripresa del versamento dei tributi sospesi/differiti a seguito di eventi eccezionali avvenga:
• senza applicazione delle relative sanzioni/interessi/oneri accessori;
• anche con rateizzazione, fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo;
• a decorrere dal mese successivo alla scadenza della sospensione.
Relativamente ai tributi non sospesi/differiti nei confronti di soggetti residenti in territori colpiti dagli eventi calamitosi è prevista, su istanza del contribuente, esclusivamente la rateizzazione dei tributi scadenti nei 6 mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.
È disposto che i versamenti dei tributi/contributi previdenziali e assistenziali/premi INAIL, sospesi a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (in luogo dei precedenti 30 giorni).
ESTENSIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI: è stato esteso l’obbligo di “accettare” i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti l’attività di vendita/servizi alle carte di credito ed opera a prescindere dall’importo.
Le modalità di pagamento in esame, inoltre, saranno estese dall’1.7.2016, anche al pagamento del parcheggio nelle “aree blu”.
PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: è stato confermato per le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di pagare gli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a € 1.000, esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici ex art. 2, comma 4-ter, DL n. 138/2011.
MODIFICHE AL REGIME “PATENT BOX”: in base al regime opzionale del c.d. “Patent-box”, il riferimento alle “opere dell’ingegno” come beni agevolabili è stato sostituito dalla locuzione “software protetto da copyright”; inoltre è stato stabilito che qualora più beni (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale/commerciale/scientifico giuridicamente tutelabili) appartenenti ad un unico soggetto siano collegati da vincoli di complementarietà e- utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto/processo oppure di famiglie/gruppi di questi gli stessi possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina in esame.
PRODUZIONE/CESSIONE DI ENERGIA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI: la produzione/cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui, e fotovoltaiche, fino a 260.000 kWh, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e producono reddito agrario.
Per la produzione di energia oltre i citati limiti, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione delle quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%. È possibile optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
Le predette novità sono applicabili a decorrere dal 2016.
INCENTIVI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA: è previsto a favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse/biogas/bioliquidi sostenibili, che hanno cessato in data 1.1.2016/cessano entro il 31.12.2016 di beneficiare degli incentivi sull’energia prodotta, di fruire, fino al 31.12.2020, di un incentivo sull’energia prodotta, pari all’80% di quello riconosciuto dal DM 6.7.2012 agli impianti di nuova costruzione di pari potenza.
Tale incentivo è alternativo all’integrazione dei ricavi ex art. 24, comma 8, D.Lgs. n. 28/2011.
L’incentivo in esame è erogato dal GSE a decorrere:
• dal giorno successivo alla data di cessazione del precedente incentivo qualora questa sia successiva 31.12.2015;
• dall’1.1.2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente all’1.1.2016 previo parere favorevole della Commissione UE.
730 SEMPLIFICATO TRASMISSIONE DATI DA PARTE DI “SOGGETTI TERZI”: per le “prestazioni erogate dal 2015” i soggetti che erogano prestazioni sanitarie devono inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
Tra i soggetti tenuti all’invio dei dati entro il 28.2 sono ricompresi gli Enti/Casse/società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del SSN che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione all’Anagrafe dei fondi integrativi del SSN nonché gli altri fondi comunque denominati
Vanno trasmessi i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati (deducibili/detraibili) nonché quelli relativi alle spese sanitarie che comunque non sono rimaste a carico del contribuente. Ciò con riferimento agli oneri sia detraibili che deducibili ai fini IRPEF.
In caso di omessa/tardiva/errata trasmissione dei dati in esame è applicabile la sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000 per soggetto terzo.
CONTROLLI PREVENTIVI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: a decorrere dal mod. 730/2016 relativo al 2015, sono stati abrogati i controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a € 4.000, anche a seguito di crediti derivanti da precedenti dichiarazioni. Tale abrogazione ha effetto.
È ora disposto che l’Agenzia delle Entrate può effettuare i controlli preventivi, in via automatizzata o mediante la verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (ovvero dalla data di trasmissione della dichiarazione se successiva) con riferimento ai modd. 730 che presentano le seguenti caratteristiche:
• presentazione effettuata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
• modifiche, rispetto al modello precompilato, che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:
− presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati dall’Agenzia;
ovvero
− determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000.
In tali casi l’Agenzia si impegna ad effettuare il rimborso spettante non oltre il sesto mese successivo al termine per l’invio della dichiarazione (all’invio della dichiarazione se successivo).
ASSITENZA FISCALE PRESENTATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA: il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate anche il risultato finale della dichiarazione (mod. 730-4).
POLIZZA ASSICURATIVA: è ora previsto che, in luogo della polizza assicurativa con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati e, comunque, non inferiore a € 3 milioni: “la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell’attività di assistenza”.
MODELLO 770 E CERTIFICAZIONE UNICA: la Certificazione Unica da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3 dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, è “implementata” con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015.
È disposto che con la stessa dovranno essere comunicati anche “gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata”.
Se con la presentazione della CU sono comunicati tutti i dati fino ad ora richiesti nel mod. 770, viene meno l’obbligo di presentare tale modello.
NO TAX AREA REDDITI DA PENSIONE:dall’1.1.2017 è disposto l’aumento della detrazione IRPEF del reddito da pensione che eventualmente concorre alla formazione del reddito complessivo pari a:
• € 1.783 (in luogo di € 1.725), se il reddito complessivo non supera € 7.750 (in luogo di € 7.500);
• € 1.255, aumentata del prodotto fra € 528 (in luogo di € 470) e l’importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.250 (in luogo di € 7.500) se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 7.750 (in luogo di € 7.500) ma non a € 15.000.
Inoltre, a seguito delle modifiche apportate alle lett. a) e b) di cui al comma 4 del citato art. 13, è previsto l’aumento delle detrazioni relative ai redditi da pensione per soggetti di età non inferiore a 75 anni che spettano nella seguente misura:
• € 1.880 (in luogo di € 1.783), se il reddito complessivo non supera € 8.000 (in luogo di € 7.750);
• € 1.297, aumentata del prodotto fra € 583 (in luogo di € 486) e l’importo corrispondente al rapporto tra € 15.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000 (in luogo di € 7.250) se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 8.000 (in luogo di € 7.750) ma non a € 15.000.
RISCOSSIONE CANONE RAI: a decorre dall’1.1.2016 il canone di abbonamento per uso privato è ridotto a € 100. La mera esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica, ad uso domestico con residenza anagrafica nel luogo di fornitura, fa presumere la detenzione di un apparecchio radio-ricevente.
Al fine di superare le presunzioni previste dal citato Decreto, è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ha validità per l’anno in cui è presentata.
È stata prevista la ripartizione in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate e a decorrere dall’1.1.2016, non è più possibile presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento in base al quale l’apparecchio può essere racchiuso in un apposito involucro adeguatamente sigillato da parte della GdF al fine di impedirne il funzionamento.
PROROGA AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: sono riproposti a favore dei datori di lavoro privati sgravi contributivi per un periodo massimo di 24 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico , per i contratti che decorrono dall’1.1 al 31.12.2016.
Lo sgravio consiste nell’esonero nella misura del 40% dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di € 3.250 annui.
L’agevolazione non spetta:
• relativamente ai lavoratori:
− che siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei 6 mesi precedenti;
− per i quali lo sgravio in esame ovvero quello previsto dall’art. 1, comma 118, Finanziaria 2015 per le assunzioni 2015 siano già stati usufruiti relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
• con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l’1.1.2016 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.
L’agevolazione in esame è applicabile anche ai datori di lavoro del settore agricolo con riguardo alle assunzioni relative ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato decorrenti dall’1.1.2016 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31.12.2016.
L’agevolazione in esame è riconosciuta anche al datore di lavoro che:
• subentra nella fornitura di servizi in appalto;
• assume “ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva” un lavoratore per cui il datore di lavoro cessante fruisce dello sgravio contributivo nei limiti della durata e della misura che residua, computando il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
DETASSAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITA’: è “ripristinata” l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa su un importo massimo complessivo lordo di € 2.000 (aumentato fino a € 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro) con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000, salvo espressa rinuncia scritta del dipendente.
Inoltre è previsto che i fringe benefit di cui all’art. 51, comma 2, TUIR concessi ai dipendenti e i beni ceduti e i servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a € 258 ai sensi del comma 3 del citato art. 51, non concorrono, entro i predetti limiti, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva, anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate.
.NUOVA ALIQUOTA IVA 5%: per le operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’1.1.2016 è stata introdotta la nuova aliquota IVA del 5% applicabile alle prestazioni di cui alla nuova Tabella A, Parte II-bis, di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma rese da cooperative sociali e loro consorzi a favore dei soggetti “svantaggiati” richiamati nel citato n. 27-ter.
Per le cooperative “non sociali” l’aliquota IVA passa dal 4% al 22%.
ALIQUOTA IVA 4% SETTORE EDITORIA: l’aliquota IVA ridotta del 4% di cui al n. 18), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 è applicabile ai “giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzia di stampa, libri e periodici” ossia alle “pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica”.
COPERTURA PREVIDENZIALE ESPERTI CONTABILI: gli Esperti contabili iscritti nella Sezione B dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili esercenti l’attività con carattere di continuità sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali (CNPR).
ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA: l’aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016 è confermata nella misura prevista per il 2014, pari al 27%.
L’aliquota contributiva 2016 è quindi pari al 27,72%.
RIENTRO LAVORATORI ALL’ESTERO: è previsto che il reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono in Italia la propria residenza concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70% del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
• i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni;
• l’attività lavorativa viene svolta presso un’impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa / con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
• l’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia;
• i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti da un apposito DM.
In sede di approvazione, modificando il comma 4 del citato art. 16 in esame, è previsto che i cittadini UE:
• in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Stato d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente/lavoro autonomo/d’impresa fuori da tale Stato e dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, i quali vengono assunti / avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono ivi il proprio domicilio e la propria residenza, entro 3 mesi dall’assunzione/dall’avvio dell’attività;
• che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia e che, sebbene residenti nel
loro Stato d’origine, hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori da tale Stato e dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea/una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti / avviano un’attività di impresa /o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono ivi il proprio domicilio e la propria residenza, entro 3 mesi dall’assunzione/dall’avvio dell’attività;
trasferiti in Italia entro il 31.12.205 possono applicare il regime di cui alla citata Legge n. 238/2010 in base al quale i redditi di lavoro dipendente/lavoro autonomo/d’impresa concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF nella seguente misura ridotta:
• 20% per le lavoratrici;
• 30% per i lavoratori.
In alternativa tali soggetti possono optare per l’agevolazione prevista dal citato art. 16, secondo le modalità definite dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.
RINVIO AUMENTO ALIQUOTE IVA: è confermato il rinvio dell’aumento IVA:
l’aumento al 13% dell’aliquota IVA del 10% a decorrere dal 2017;
l’aumento al 24% a decorrere dal 2017 (in luogo del 25%) e del 25% dal 2018 (in luogo del 25,5%) dell’aliquota IVA del 22%.
TASSAZIONE ATLETI PROFESSIONISTI: per la determinazione del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti non va considerato il 15% del costo dell’attività di assistenza sostenuto dalla società sportiva nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli stessi, al netto delle somme versate dall’atleta al proprio agente per l’attività di assistenza in detta trattativa.
ABROGAZIONE INTRODUZIONE IMUS: è confermata l’abrogazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale Secondaria (IMUS), che avrebbe dovuto sostituire la TOSAP e il canone COSAP per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) nonché il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
LOCAZIONI IMMOBILIARI: è obbligo del locatore provvedere a registrare il contratto di locazione entro il termine perentorio di 30 giorni e fornire “documentata comunicazione” dell’avvenuta registrazione al conduttore e all’amministratore di condominio entro i successivi 60 giorni.
Per i contratti a canone concordato è nulla ogni pattuizione che prevede un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale.
Per quelli in regime di libero mercato, la nullità, ricorrendo il contrasto con le disposizioni normative, riguarda “qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito”.
per i soggetti che optano per l’applicazione della cedolare secca, in caso di contratti di locazione non registrati, registrati con importo inferiore a quello effettivo ovvero registrati con un contratto di comodato fittizio, la durata della locazione è stabilita in 4 anni dalla data di registrazione del contratto (volontaria o d’ufficio) e il canone di locazione annuo è fissato nella misura pari al triplo della rendita catastale maggiorata dell’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento ISTAT ovvero al canone effettivamente stabilito dalle parti, se il contratto prevede un canone inferiore.
Per i conduttori che, nel periodo 7.4.2011-16.7.2015, hanno versato il canone annuo di locazione nella misura sopra riportata, è ora disposto che “l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile nel periodo considerato”.
LOCAZIONI AGEVOLATE PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE: è stata estesa alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di ottenere in concessione ovvero in locazione a canone concordato per finalità di interesse pubblico immobili dello Stato di cui all’art. 9, DPR n. 296/2005 (ad esempio, edifici scolastici e immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere):
• senza fini di lucro;
• affiliate alle Federazioni sportive nazionali o enti nazionali di promozione sportiva;
• che svolgono attività sportiva dilettantistica.
Dott.ssa Maria Paola Rugge
Avv. Massimiliano Sammarco
www.benigniandkay.com
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