Limiti al sequestro per i reati tributari

 Limiti al sequestro per i reati tributari

In caso di reato tributario, il valore dei beni sequestrati deve essere proporzionale e adeguato al profitto del reato.

È questo il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione che, con recente sentenza, ha accolto il ricorso presentato da un contribuente avverso un’ordinanza, emessa dal Tribunale del riesame di Pescara, con la quale veniva confermato il sequestro preventivo di alcuni beni del ricorrente (Sentenza n.12810/2016  depositata in cancelleria il 30/03/2016, Presidente Dott. Renato GRILLO, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it  – sezione Documenti)..

Secondo gli ermellini, infatti, “il sequestro e la confisca per equivalente non possono avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, nel senso cioè che il valore delle cose sequestrate deve essere adeguato e proporzionale all’importo del credito garantito”.

Nel caso in questione, l’amministratore di una società aveva omesso di presentare le dichiarazioni ai fini IRES e IRAP, evadendo così le imposte per diverse annualità. A seguito di ciò, il Gip, in relazione al reato previsto dal D.lgs. n.74/2000, art.5, emetteva un decreto di sequestro preventivo, confermato poi dal Tribunale del riesame di Pescara. Il Tribunale, però, per la quantificazione del profitto del reato previsto dal D.P.R. n.74/2000, art.5, aveva erroneamente tenuto conto anche del mancato pagamento dell’IRAP, laddove la legge non conferisce rilevanza penale all’eventuale evasione della predetta imposta.

Per i giudici, quindi, “l’ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n.74 del 2000, art.5, tutela il bene giuridico patrimoniale della percezione del tributo ed è alla mancata percezione dell’imposta…derivante dall’omessa presentazione di “una delle dichiarazioni relative a dette imposte” che deve farsi riferimento per l’individuazione del “profitto” del reato, quando sia stata superata la soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatrice. Ne consegue che, nel sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (art.12 bis del D.lgs. n.74/2000) ai fini della quantificazione del profitto del reato è irrilevante l’evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che non è un’imposta sui redditi in senso tecnico”.

Alla luce di ciò, dunque, all’Autorità Giudiziaria è fatto divieto di sequestrare o confiscare beni il cui valore è superiore al profitto del presunto reato.

Avv. Matteo Sances
Dott. Hiroshi Pisanello
www.centrostudisances.it
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