L’impresa non paga cartelle per 5 mila euro: niente appalto o possibili soluzioni?

 L’impresa non paga cartelle per 5 mila euro: niente appalto o possibili soluzioni?

L’impresa rischia di essere esclusa da una gara d’appalto nel caso in cui abbia debiti col Fisco, con l’I.N.P.S. o con l’I.N.A.I.L. (derivanti dal mancato pagamento di tasse, imposte, contributi previdenziali o assistenziali) pari o superiori a 5.000 euro.

E’ questa una delle novità contenute nella circolare emanata, in data 21 marzo 2018, dalla Ragioneria Generale dello Stato (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10.04.2018 e liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), con la quale vengono illustrate le più importanti modifiche legislative apportate dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n.2015/2017).

Secondo la predetta circolare, quindi, un’impresa può essere legittimamente esclusa da una gara d’appalto quando sussistono le seguenti condizioni:

1)      La società deve trovarsi in una situazione debitoria causata dal mancato pagamento di tributi e/o contributi previdenziali o assistenziali;

2)      L’importo di tali debiti deve essere uguale o superiore a 5.000 euro (in precedenza, il limite era esteso a 10.000 euro);

3)      Il debito deve risultare da un atto amministrativo divenuto definitivo, ossia non più impugnabile.

Ed è proprio quest’ultima condizione che merita un approfondimento.

Ci si chiede, infatti, quando un atto amministrativo riportante un debito tributario o contributivo non può più essere oggetto di impugnazione?

A riguardo, la stessa Circolare delle Ragioneria Generale dello Stato, richiamando una recente sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato (n. 4606/2016), ha chiarito che non è possibile proporre impugnazione solo avverso quegli obblighi tributari ritenuti “certi, scaduti ed esigibili”.

Sul punto, tuttavia, sono necessarie alcune precisazioni.

Per quanto riguarda, infatti, i debiti di natura tributaria, l’art.21 del D.lgs. n.546/92 riconosce espressamente la possibilità per i contribuenti di proporre ricorso dinanzi al Giudice Tributario entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notificazione dell’atto che si intende impugnare. Tale articolo stabilisce, inoltre, che l’impugnazione proposta oltre il suddetto termine deve essere dichiarata inammissibile.

Per quanto riguarda, invece, i debiti di natura contributiva, essi sono soggetti ad un termine di impugnazione diverso a seconda del tipo di vizio che si intende far valere.

A riguardo, infatti, è necessario far presente che gli atti esattoriali riportanti un debito contributivo (come ad esempio, l’avviso di addebito I.N.P.S. oppure la classica cartella di pagamento) possono essere impugnati sia per vizi sostanziali, relativi cioè al merito della pretesa (come ad esempio l’avvenuto pagamento delle somme, la prescrizione delle medesime oppure la presenza di errori di calcolo nella determinazione degli importi), sia per vizi formali, riguardanti cioè la forma dell’atto (come ad esempio la sua mancata sottoscrizione o un vizio di motivazione dello stesso…) o la regolarità della sua notifica.

Da tale distinzione ne deriva che qualora un contribuente intenda impugnare un atto esattoriale riportante un debito contributivo, contestando dei vizi di merito, egli sarà tenuto a presentare formale ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro entro il termine perentorio di quaranta giorni, decorrenti dalla data di notifica dell’atto che si intende impugnare.

Viceversa, nel caso in cui il contribuente intenda eccepire dei vizi formali, egli dovrà presentare, dinanzi al Giudice del Lavoro, una formale opposizione agli atti esecutivi (ai sensi dell’art.617 c.p.c.) nel termine di venti giorni decorrenti dalla data di notifica dell’atto che si intende impugnare (se il vizio riguarda la forma dell’atto), oppure, dal compimento del primo atto di esecuzione (nel caso in cui venga contestata la regolarità della notifica).

Ad ogni modo, sul punto è doveroso rilevare che se da un lato è vero che la possibilità di impugnare un debito tributario o contributivo è sottoposta al rispetto dei limiti temporali sopra indicati, dall’altro lato è, altresì, vero che vi sono una serie di vizi che possono essere eccepiti dal contribuente “sine die”, ossia senza limiti di tempo.

Tale eccezione riguarda in particolare i debiti di natura contributiva.

A tal proposito, infatti, si rileva come l’art 29 del D.lgs. 46/99 – volto a disciplinare la riscossione delle entrate non tributarie – riconosca la possibilità per il contribuente di proporre, senza alcun limite temporale, opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria competente, non solo per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni ma anche per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo nelle forme di cui all’art. 615 c.p.c. primo comma se l’esecuzione non è ancora iniziata e in quelle del secondo comma se l’esecuzione è iniziata.

Per quanto attiene ai fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo rilevabili con opposizione ex art.615 c.p.c., la giurisprudenza degli ultimi anni ha chiarito che essi devono riguardare “fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo …” (Sentenza del Tribunale Catania- Sezione Lavoro n. 261 del 29.01.2014).

Da ciò ne deriva, dunque, che il debito contributivo riportato in una cartella esattoriale o in un avviso di addebito, non impugnato nei termini perentori sopra indicati (di 20 o 40 giorni a seconda che vengano eccepiti, rispettivamente, vizi formali o di merito) non può, di per sé, essere definito certo ed esigibile (e, dunque, cristallizzato) in quanto le somme potrebbero essere ugualmente illegittime poiché prescritte oppure affette da qualsiasi altro fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo.

Di fatti, proprio in riferimento all’istituto della prescrizione è doveroso evidenziare come, ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i contributi previdenziali ed assistenziali si prescrivano nel termine di 5 anni.

Pertanto, se a seguito della notifica della cartella esattoriale o dell’avviso di addebito il contribuente non propone impugnazione nei termini sopra indicati né, comunque, riceve, nei 5 anni successivi, alcun atto interruttivo della prescrizione, le somme richieste a titolo di contributi previdenziali e/o assistenziali risultano ugualmente non dovute in quanto prescritte. A questo punto, quindi, decorsi 5 anni dalla notifica della cartella esattoriale contributiva o dell’avviso di addebito senza che vi sia stato l’invio di alcun atto interruttivo della prescrizione, il contribuente potrà proporre, senza alcun limite temporale, opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente, eccependo la prescrizione del debito.

A tal proposito, infatti, si sottolinea come la mancata impugnazione di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito non determini l’aumento del termine di prescrizione dei crediti previdenziali che, dunque, rimane quinquennale. Tale principio è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, le quali, con la recentissima sentenza n. 23397 del 17.11.2016, hanno affermato che: “La scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l’effetto della cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo la natura di atto amministrativo, è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.

Inoltre, sempre in riferimento all’istituto della prescrizione, è doveroso rilevare come, con la sentenza n.23397 sopra indicata, le Sezioni Unite abbiano stabilito il principio della c.d. irrinunciabilità della prescrizione, secondo il quale “non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione…”.

Nello specifico, la Corte di Cassazione ha chiarito che “Quanto all’impossibilità di effettuare i versamenti dopo il decorso del termine prescrizionale, la nuova norma ha specificato che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono soggette a prescrizione e “non possono essere versate” dopo il decorso del relativo termine. Pertanto, dopo lo spirare di tale termine, l’Ente di previdenza non solo non può procedere all’azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni ma è tenuto a restituire d’ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente in deroga alla disposizione contenuta nell’art.2940 cc secondo cui: “Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto””.

Da ciò ne deriva, quindi, che è SEMPRE preclusa al contribuente la possibilità di procedere al pagamento dei contributi previdenziali qualora gli stessi risultino prescritti a seguito del decorso del termine quinquennale di prescrizione.

In virtù di tutto quanto sopra detto, dunque, si consiglia alle imprese che intendano partecipare alle gare di appalto di richiedere sempre copia dell’estratto di ruolo relativo alle pretese presenti a loro carico poiché anche se dovesse risultare la presenza di un debito tributario o contributivo pari o superiore a 5.000 euro non è detto che le pretese avanzate dall’Amministrazione Finanziaria o dagli Istituti Previdenziali o Assistenziali siano legittime (poiché, ad esempio, prescritte) con la conseguenza che le stesse potrebbero essere ancora impugnate, consentendo, così, all’impresa di partecipare alla gara di appalto. A tal proposito, infatti, si ribadisce che alcuni vizi possono essere eccepiti dal contribuente senza alcun limite temporale.

Avv. Matteo Sances
Avv. Hiroshi Pisanello
www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.