L’inquadramento fiscale dei marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera

Inquadramento fiscale del dipendente marittimo italiano che presta la propria attività lavorativa a bordo di imbarcazione battente bandiera estera (ad es. di armatore inglese).
Esiste il problema delle acque territoriali italiane ?
L’art. 51, comma 8-bis del TUIR stabilisce, quale regola generale che «…il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un period superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali, definite annualmente con il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale…».
L’art.5, comma 5, della legge 16 marzo 2001, n. 88 stabilisce che il citato comma 8-bis deve interpretarsi nel senso, che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 5 comma 3 del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dale legge 3 ottobre 1987, n. 398, non è applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall’attività PRESTATA SU TALI NAVI per un periodo superiore a 183 gg. nell’arco di dodici mesi.
La suddetta norma di interpretazione autentica assume carattere di “specialità”, in quanto a determinazione reddituale del marittimo italiano imbarcato su nave battente bandiera estera, sia rispetto alla normativa interna del TUIR e sia sulle altre norme di carattere generale tra cui si può annoverare il richiamato art. 2 del codice della navigazione in tema di sovranità italiana sul c.d. mare territoriale.
C’è da dire inoltre che la citata norma d’interpretazione autentica è stata resa dal legislatore in perfetta aderenza con l’art. 15, comma 3 della Convenzione bilaterale Italia-Regno Unito (ratificata con legge 329/1990) a mente del quale “… Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative al lavoro subordinato SVOLTO A BORDO di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situate la sede della direzione effettiva dell’impresa.” A ben vedere, anche questa norma assume il carattere di prevalenza sulla normativa interna italiana.
La più volte richiamata norma interpretativa è altresì allineata al principio generale internazionale della navigazione secondo cui a bordo delle navi battenti banidera estera, ancorchè ancorate in porti italiani, vige il principio della extraterritorialità per cui si rendono applicabili le leggi del Paese estero. Infatti, i contratti di lavoro della gente di mare, del personale navigante della navigazione anche interna e del personale di volo, sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’aeromobile, o da diversa volontà delle parti nel solo caso che la nave o l’aeromobile sono di nazionalità straniera. (art. 9 del Codice della navigazione).
Ciò posto, la norma avente carattere di “specialità” dispone non soltanto l’esenzione reddituale in Italia dal lavoro prestato A BORDO DI TALI NAVI ma anche la non applicabilità della determinazione reddituale su base convenzionale, e ciò a prescindere dalla presenza della nave nelle acque territoriali italiane o in quelle extraterritoriali; concetto che nessuna delle leggi citate sembra disciplinare al proprio interno.
Il legislatore (nazionale ed internazionale), infatti, nel disciplinare la particolare materia reddituale, pone l’accento sull’attività lavorativa “prestata a bordo di tali navi”, disinteressandosi completamente della posizione della nave o della sua navigazione nelle tratte interne o internazionali.
Avv. Massimiliano Sammarco
www.benigniandkay.com
1 Comment
Residente italiano, lavoro su nave battente bandiera olandese. C’è da specificare anche che il legislatore è stato alquanto ‘vago’ nel descrivere l’arco di tempo in “nell’arco di 12 mesi” nella quale si devono effettuare i 183+1 giorni molto aperta ad interpretazioni, ma La circolare del Ministero delle finanze n. 207 del 16 novembre 2000 ci spiega così cosa si intende per “arco di 12 mesi”: “Per quanto concerne il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, si fa presente che il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo: è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni nell’arco di 12 mesi. Appare opportuno precisare che il legislatore con l’espressione “nell’arco di dodici mesi”, non ha inteso fare riferimento al periodo di imposta, ma alla permanenza del lavoratore all’estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari.”. Poi c’è da prendere in considerazione la residenza e lo stato dove ha sede la società armatrice, dalla quale di evince poi a quale stato dichiarare i propri redditi (accordi differenti da stato a stato). Io lavoro su una nave olandese, sono residente italiano
Devi accedere per postare un commento.