Milleproroghe: a chi è riconosciuto il diritto al lavoro agile?

 Milleproroghe: a chi è riconosciuto il diritto al lavoro agile?

Con Legge 26 febbraio 2021, n. 26, è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (‘Decreto Milleproroghe’), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi anche legati alla disciplina emergenziale dettata per il lavoro agile.

È stato prorogato dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021 il termine ultimo per ricorrere al lavoro agile in modalità ‘semplificata’, ossia:

  • senza l’accordo individuale che, in via ordinaria, deve essere stipulato dal datore di lavoro e il lavoratore ai sensi dell’art. 19, c. 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81;
  • potendo assolvere per via telematica – utilizzando la documentazione reperibile sul sito dell’INAIL – l’obbligo d’informativa mediante il quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento dell’attività di lavoro (art. 19 della Legge 26 febbraio 2021, n. 21).

Il datore di lavoro sarà comunque tenuto a comunicare per via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori che svolgeranno la prestazione lavorativa in regime di lavoro agile sino al 30 aprile 2021, secondo la consueta procedura.

Da ultimo il ricorso al lavoro agile quale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa è stato nuovamente raccomandato con D.P.C.M. 2 marzo 2021 (art. 6, c. 5).

A talune categorie di lavoratori la disciplina emergenziale riconosce il diritto di svolgere l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile:

  1. genitori lavoratori durante il periodo di quarantena del figlio convivente d’età minore di anni 16, nell’ipotesi in cui il contatto per il quale è stata disposta dall’autorità sanitaria la quarantena si sia verificato i) nel plesso scolastico, ii) nello svolgimento di attività sportive, iii) durante lezioni di musica o di lingue ovvero iv) nell’ipotesi di sospensione dell’attività didattica in presenza (art. 21-bis, c. 1 e 2 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104).

Al riguardo, è opportuno evidenziare come a decorrere dal 1° gennaio 2021 non sia più riconosciuto al genitore lavoratore il diritto di fruire di un periodo di congedo indennizzato quando l’attività lavorativa non possa essere svolta in regime di lavoro agile (art. 21-bis, c. 6 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104);

  1. genitori lavoratori qualora sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio che frequenti la seconda o la terza media presso una scuola ubicata in una ‘zona rossa’. In tal caso, al genitore lavoratore che non possa ricorrere al lavoro agile è riconosciuto il diritto di fruire di un periodo di congedo indennizzato nella misura del 50% dell’ordinaria retribuzione (art. 22-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e INPS, circ. 12 gennaio 2021, n. 2);
  2. lavoratori disabili o ‘fragili’. Per quanto concerne tale categoria di lavoratori, dal 1° marzo 2021 non è più vigente la norma per effetto della quale la prestazione di lavoro avrebbe potuto essere resa in modalità di lavoro agile anche attraverso i) l’adibizione a diversa mansione ovvero ii) lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26, c. 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in combinato disposto con l’art. 1, c. 481 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Dal 1° marzo 2021 è venuto altresì meno il regime di tutela che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2021 ha riconosciuto ai lavoratori ‘fragili’ l’indennità prevista nel caso di ricovero ospedaliero per il periodo di assenza dal lavoro dovuto all’impossibilità di svolgere l’attività in lavoro agile (art. 26, c. 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in combinato disposto con l’art. 1, c. 481 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Tuttavia, l’art. 90, c. 1, secondo periodo del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, riconosce a tali lavoratori disabili o ‘fragili’ il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in regime di lavoro agile sino alla cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata al 30 aprile 2021 (Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021).

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