Nella rateizzazione Equitalia non è obbligatorio dilazionare tutto il debito

 Nella rateizzazione Equitalia non è obbligatorio dilazionare tutto il debito

[dropcap]N[/dropcap]ella domanda di rateazione ad Equitalia non è necessario chiedere la rateizzazione dell’intero debito, ma si può chiedere la dilazione anche per una singola cartella di pagamento.

La rateazione di una sola cartella è desumibile dalla lettura del facsimile di istanza di rateazione ordinario per debiti sia di importo inferiore che superiore a 50.000 euro in cui si legge che “per il recupero dei debiti scaduti, non inclusi nella richiesta di rateazione, l’agente della riscossione potrà, in qualsiasi momento, dare corso alle azioni cautelari ed esecutive” previste dal D.P.R. n. 602/1973.
Il contribuente, pertanto, potrà autonomamente decidere quali cartelle, atti di accertamento esecutivo o avvisi di addebito INPS dilazionare.

Rispetto al passato, in cui, per essere ammessi al beneficio della rateazione era necessario pagare (in via dilazionata) l’intero debito del contribuente e, dunque, tutte le cartelle, atti di accertamento esecutivi ed avvisi di addebito INPS, ora invece il contribuente può decidere autonomamente di chiedere la rateazione per uno o più atti e di non pagare gli altri.

Equitalia quindi non potrà più negare la richiesta di dilazione solo perché il contribuente non intende, o non può, pagare l’intero debito.
Il vantaggio più immediato offerto da questa nuova opportunità è che in presenza di un debito di importo complessivo superiore a 50.000 euro per il quale il contribuente non sia in possesso dei requisiti (ISEE, per le persone fisiche o titolari di ditte individuali, indici di bilancio, per le società) richiesti per ottenere la dilazione, il debitore potrebbe comunque ottenerla in via automatica decidendo di pagare cartelle e altri atti per un importo complessivo inferiore a 50.000 euro.
E’ necessario, tuttavia, porre massima attenzione agli atti che non vengono inclusi nella richiesta di rateazione in quanto per quei debiti per cui non è stata richiesta ancora la rateazione Equitalia potrà agire esecutivamente o in via cautelare.

Ciò significa che, in caso di mancata richiesta di rateazione di cartelle o atti esecutivi di importo complessivo superiore a 20.000 euro, l’agente della riscossione potrebbe, per esempio, procedere all’iscrizione di ipoteca, anche prima casa, se il contribuente possiede più di un immobile.

Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti contattami.

Dott. Stefano Bonaldo
http://www.studioconsulenzabonaldo.it/

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