Nessuna elusione nella riorganizzazione aziendale

 Nessuna elusione nella riorganizzazione aziendale

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Non è rinvenibile alcuna elusione in una serie di operazioni imprenditoriali previste dall’ordinamento qualora abbiano determinato dei vantaggi fiscali.

Tanto emerge da una recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (Sentenza nr. 792/4/15, Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, sez. IV, del 21.09.2015 depositata il 28.09.2015, presidente Dott. Manduzio S. – liberamente visionabili su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti) la quale afferma come la nuova normativa sull’abuso del diritto, introdotta nel 2015 con la modifica dello Statuto dei diritti del Contribuente, riconosca al contribuente la facoltà di scegliere l’operazione più consona, anche qualora questa comporti un diverso regime fiscale.

Nel caso di specie, una società, a seguito di una complessa riorganizzazione aziendale avvenuta anche per mezzo della pratica di leveraged cash out, si vedeva notificare dall’Agenzia delle Entrate alcuni avvisi di accertamento e un atto di contestazione circa l’operazione imprenditoriale eseguita poiché  ritenuta elusiva per carenza dei requisiti previsti dalla normativa (art. 37 bis DPR 600/1973). Il contribuente provvedeva quindi a ricorrere alla competente commissione tributaria che accogliendo l’opposizione disponeva l’annullamento degli atti impugnati.

In particolare, i giudici tributari affermano che con tale atto di contestazione l’Agenzia delle Entrate non ha voluto riconoscere in capo alla società alcuna delle tante motivazioni economiche illustrate dal contribuente volte a escludere l’ipotesi di elusione, senza però considerare che la norma sull’elusione riguarda atti, fatti e negozi anche collegati tra loro che siano di per sé privi di ragioni economiche e complessivamente volti ad ottenere vantaggi fiscali.

In particolare, i giudici analizzando la fattispecie in esame chiariscono che «non si può affermare che il complesso dei negozi compiuti sia privo di valide ragioni economiche, perché il processo di complessiva riorganizzazione e ristrutturazione delle società incide in modo rilevante e significativo nelle attività economiche da queste realizzate».

Ancora, i giudici dichiarano che «né si può rinvenire, nel complesso degli atti e dei negozi nell’ambito delle operazioni di riorganizzazione, anche se valutati in collegamento tra loro, qualche carattere di artificiosità, mediante l’utilizzo anormale di strumenti giuridici consentiti, al fine di ottenere riduzioni d’imposta ovvero rimborsi altrimenti non spettanti».

Si afferma il tal modo che le operazioni di riorganizzazione aziendale rappresentano una ragione extra-fiscale valida del contribuente e dunque le modalità con le quali il risultato economico può raggiungersi non possono essere sindacate dal fisco.

Pertanto secondo tale impostazione, pienamente condivisibile, è possibile affermare che la nuova normativa sull’elusione fiscale riconosce la libertà di scelta al contribuente circa il regime da adottare purché questa scelta sia basata su valide ragioni economiche.

Data l’attualità e l’importanza di tale problematica il nostro centro studi pone sempre maggiore attenzione ad ogni intervento giurisprudenziale in tal senso.

Avv. Matteo Sances
Dott. Antonio Mangia
www.centrostudisances.it
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