Non paga l’Irap il medico con un dipendente

 Non paga l’Irap il medico con un dipendente

Il medico di base non è soggetto a Irap anche se ha una segretaria perché ciò non rappresenta una “autonoma organizzazione” tassabile.

Ciò è quanto emerge dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n.989/03/2020, passata in giudicato nelle settimane scorse (liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti), la quale ha riconosciuto il rimborso IRAP per un medico salentino condannando anche l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.

Come chiarito dal difensore del medico, l’Avv. Matteo Sances “I giudici hanno riconosciuto come il professionista sia tenuto necessariamente a munirsi di strumenti medici quali ad esempio una bilancia, un apparecchio per la misurazione arteriosa e finanche assumere un dipendente per il mero espletamento di funzioni di segreteria. Questi elementi da soli non sono sufficienti a integrare l’assoggettamento all’IRAP, previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n.446/97, il quale richiede necessariamente una <<autonoma organizzazione>> che possa sostanzialmente garantire lo svolgimento dell’attività anche senza il professionista”.

Ciò, appunto, è quanto eccepito dal medico in corso di causa tanto che i giudici leccesi dichiarano in sentenza “ […] il contribuente ha dato prova dell’assenza di indici di autonoma organizzazione, dimostrando che la strumentazione impiegata nella sua attività è di valore non eccedente il minimo indispensabile”.

Poco importa, inoltre, che l’attività fosse svolta per il tramite di un’associazione tra professionisti. Secondo i giudici tributari, infatti, il medico “aveva costituito un’associazione tra professionisti con altri due medici al solo fine di condividere le spese di gestione dello studio” e ciò non integra comunque il presupposto di applicazione dell’IRAP.

Con tale pronuncia la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha sostanzialmente recepito i principi già sanciti dalla giurisprudenza di legittimità. Sul punto, si segnala ad esempio la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.9451 del 10 maggio 2016.

Dott.ssa Sara Fontò
www.centrostudisances.it

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