Nota spese nel processo tributario: attenzione al valore della causa

 Nota spese nel processo tributario: attenzione al valore della causa

Come si calcolano le spese legali nel processo tributario? Quale è il valore della causa?

In una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria, i giudici hanno affrontato la questione della quantificazione del valore della causa, ai fini del calcolo della nota spese, che viene redatta dagli avvocati nel processo tributario per chiedere il pagamento delle spese processuali (si veda sentenza n.2794/22 della Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Puglia, depositata il 27.10.2022 visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).

Il problema deriva dal fatto che nel processo tributario, diversamente dal processo civile, la quantificazione del valore della causa ai fini del pagamento del contributo unificato – ossia della tassa che i cittadini devono pagare per accedere alla giustizia – è differente rispetto al valore della causa stessa. Nel processo tributario, infatti, l’art. 12 D.Lgs. n.546/92 specifica che “Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato…” e questo comporta, dunque, che se un accertamento fiscale intima 50.000 euro di imposte e 40.000 euro di sanzioni il valore della causa ai fini del contributo unificato sarà solo di euro 50.000. Il valore, invece, è differente ai fini del calcolo della nota spese dei professionisti, in quanto il DM 55/2014 (ossia il decreto riguardante i compensi della professione forense recentemente modificato dal DM 147/2022) prevede all’art. 5, comma 4, che per i processi tributari il valore da considerare per la nota corrisponde all’importo totale contestato, specificando espressamente che “Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all’importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione”.

Nel caso della sentenza n.2794/22 della Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Puglia, la questione non era assolutamente di poco conto – sottolinea l’Avv. Matteo Sances che ha difeso il contribuente nel caso in oggetto – poiché a fronte di una pretesa di oltre 8 milioni di euro le imposte ammontavano solamente a 1.649 euro mentre il resto erano tutte sanzioni. Nel primo grado, dunque, i giudici avevano errato il calcolo delle spese legali parametrandole a 1600 euro anziché a 8 milioni di euro.

Ebbene, sul punto i Giudici tributari d’appello hanno chiarito che “Deve essere accolto l’appello incidentale del contribuente perché le spese sono state liquidate dai giudici di prime cure tenendo conto del valore della controversia e non, come imposto dalla legge, del valore complessivo portato dall’atto impugnato”.

La sentenza risulta passata in giudicato, in quanto non impugnata in Cassazione dagli enti, e dunque risulta un precedente importante.

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