Notifiche del Fisco alla PEC piena: ecco la Cassazione

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.14584, depositata il 17 maggio 2026, si è espressa in materia di notificazione degli atti tributari a mezzo posta elettronica certificata specificando le operazioni che il Fisco deve fare se la pec del contribuente risulta satura ovvero in caso di indirizzo pec inattivo o invalido.

Nello specifico, la Suprema Corte ha ritenuto nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata tramite pec, qualora, a fronte dell’invalidità o dell’inattività dell’indirizzo elettronico del destinatario, l’Ente abbia proceduto al deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito di InfoCamere e alla pubblicazione del relativo avviso per 15 giorni, ai sensi della disciplina introdotta dall’art. 7-quater DL n.193/2016 poi confluita – ratione temporis – nell’art. 60, co.7, DPR n.600/73, senza tuttavia inviare al contribuente la raccomandata informativa prevista dalla normativa.

L’elemento di novità riguarda proprio la natura della raccomandata informativa, quale ultimo incombente, necessario ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.

La Corte, individuando un presunto discrimen tra la disciplina dettata dall’art. 7-quater DL n.193/2016 e quella prevista dall’art. 140 cpc per le ipotesi di irreperibilità relativa, giunge a escludere la necessità dell’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento nei casi di mancata notificazione dovuta a casella pec piena o indirizzo invalido, ritenendo sufficiente l’invio di una semplice raccomandata.

La ratio decidendi dell’ordinanza si fonderebbe sul tenore letterale della disposizione, la quale prevede l’invio di una “lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”, senza specificare – diversamente da quanto stabilito dall’art. 140 cpc – che debba trattarsi di una raccomandata con avviso di ricevimento.

A parere di chi scrive, tale approdo interpretativo appare suscettibile di rilievi critici.  La giurisprudenza, infatti, ha progressivamente consolidato, in materia di notificazioni tributarie, il principio secondo cui l’informativa al contribuente debba essere effettuata mediante raccomandata a/r, unico strumento idoneo a fornire prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, della sua regolarità e della concreta conoscibilità dell’atto.

Il riferimento alla “lettera raccomandata”, contenuto nell’art. 7-quater DL n.193/2016, dovrebbe, pertanto, essere letto in coerenza con il sistema di notifica degli atti tributari, delineato dagli artt. 60 DPR n.600/73 e 26 DPR 602/73, i quali, richiamando la disciplina delle ipotesi di irreperibilità relativa nelle notificazioni cartacee, individuano nell’invio di raccomandata con avviso di ricevimento l’ultimo adempimento necessario per il perfezionamento della notifica.

Ci si domanda, dunque, quale possa essere la ragione giustificatrice di un regime notificatorio differenziato tra notificazioni cartacee e telematiche. L’invio di una mera raccomandata semplice non offre, infatti, alcuna garanzia in ordine all’effettiva conoscenza dell’atto da parte del contribuente, con possibili ricadute sul piano della tutela dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.), diritto di difesa ed effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.) nonchè di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Merita, altresì, evidenziare come i precedenti arresti giurisprudenziali si siano espressi in senso opposto, sostenendo la necessità dell’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. In tale prospettiva si colloca la sentenza n.841/2023 della Corte d’Appello di Lecce (sentenza visibile su www.centrostudisances.it – sez. Documenti) che aveva efficacemente ricostruito il quadro normativo di riferimento, specificando gli oneri per l’Amministrazione in caso di pec piena di un’impresa, ossia:

–          effettuazione di un secondo tentativo di notifica presso il medesimo indirizzo pec del contribuente decorsi almeno 7 giorni dal primo invio;

–          in caso di ulteriore esito negativo, deposito telematico dell’atto presso InfoCamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso sul medesimo sito per un periodo di 15 giorni;

–          invio della raccomandata con ricevuta di ritorno (informativa al contribuente).

Si auspica, pertanto, un nuovo intervento della Corte di Cassazione sul punto, al fine di chiarire definitivamente la portata applicativa della disciplina e garantire una maggior tutela del diritto di difesa del contribuente nell’ambito delle notificazioni telematiche.

Dott.ssa Marialuisa De Pascalis

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it