Notifiche pec dell’Inps: nulle senza la prova telematica

 Notifiche pec dell’Inps: nulle senza la prova telematica

Com’è noto, è possibile che gli enti pubblici possano notificare via pec atti esattoriali ai contribuenti. È altrettanto vero che degli atti esattoriali inviati, qualora ci si trovi in un contenzioso legale, è necessario che ai fini della loro validità l’ente produca in giudizio l’attestazione di avvenuta notificazione attraverso il deposito delle ricevute di accettazione e consegna dei file delle pec in formato “.eml”.

Ebbene, con la sentenza n.1160/2023 del Tribunale di Lecce depositata il 27.03.2023, il giudice della sezione Lavoro, Dott.ssa Gustapane, ha rilevato che le notifiche effettuate dall’Inps sono nulle poiché l’ente non ha fornito la prova documentale delle notifiche via pec attraverso la produzione in giudizio dei file telematici (sentenza disponibile sul sito www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).

Sul punto il giudice ha sancito che “si deve inoltre rilevare che, per quanto attiene agli avvisi notificati da INPS attraverso Posta Elettronica Certificata tra il Maggio 2016 e il Dicembre 2018 l’istituto non ha documentato la avvenuta notificazione tramite produzione del File “.eml”, nonostante la richiesta di produzione di tale prova documentale avanzata da questo Giudice all’udienza del 4.11.2022. Ne consegue che si devono ritenere prescritti i crediti contributivi inerenti agli anni dal 2010 al 2013 riportati negli avvisi di addebito …”.

Ciò è quanto dichiarato dal giudice a seguito delle contestazioni mosse dal legale del contribuente, l’Avv. Matteo Sances, il quale lamentava la mancata notifica e quindi la violazione delle forme digitali per la mancanza delle ricevute di avvenuta consegna delle pec in formato “.eml”.

Di conseguenza, i debiti contributivi per oltre 100.000,00 euro contenuti negli avvisi di addebito sono stati dichiarati mai notificati e dunque prescritti.

Senz’altro, ciò che si legge tra le righe della sentenza è quanto i giudici leccesi hanno recepito da insegnamenti precedenti della Corte di Cassazione sul tema, per ultimo l’ordinanza n.16189/2023.

La stessa, infatti, ha previsto che in tema di notificazione a mezzo pec, la violazione delle forme digitali (previste dagli artt. 3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994, nonché dall’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia) che impongono il deposito nel processo dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nei file “datiAtto.xml”, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell’atto processuale, determina, la nullità della notificazione.

Infatti, soltanto il rispetto di queste forme consente di provare il raggiungimento legale della notificazione via pec, la quale permette di realizzare la tempestiva consegna dell’atto, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il proprio diritto di difesa.

Immagine di natanaelginting su Freepik 

Partecipa alla discussione

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.