Novità Sistri: rinviate le sanzioni

Circolare del ministero dell’Ambiente sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Il ministero dell’Ambiente ha emesso una importante circolare (n. 1, reperibile sul sito del ministero) a chiarimento di numerosi punti rilevanti sul controverso tema del Sistri. In particolare tale circolare tratta i seguenti temi:
1. Premessa – quadro generale.
2. Soggetti obbligati ad aderire al Sistri.
3. Termini di inizio dell’operatività del Sistri.
4. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al Sistri e obblighi dei soggetti non iscritti al Sistri.
5. Regime transitorio e sanzioni.
6. Adesione volontaria al Sistri.
7. Modifiche e semplificazioni regolamentari. Modifiche al Manuale Operativo Sistri – sospensione dei punti 7.3. e 7.1.2. del Manuale Operativo.
8. Tavolo tecnico.
Di seguito vengono riassunti i temi più importanti relativi ai punti 2, 3 e 5, rimandando a una lettura della circolare stessa l’approfondimento degli altri punti.
Punto 2. Soggetti obbligati ad aderire al Sistri
L’obbligo di adesione al Sistri è limitato alle seguenti categorie di operatori economici:
a) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
b) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale.
c) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi.
d) nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
Punto 3. Termini di inizio dell’operatività del Sistri
Ai fini dell’operatività del Sistri e dei relativi obblighi sono previsti due termini iniziali certi.
È previsto altresì un terzo termine, subordinato, tuttavia, ai risultati di una fase sperimentale.
Alla data del 1° ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del Sistri per le seguenti categorie:
a) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio nazionale.
b) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi.
Dalla data del 3 marzo 2014 è invece previsto l’avvio dell’operatività del Sistri per le seguenti categorie:
i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5.
Punto 5. Regime transitorio e sanzioni
In sede di conversione del d.l. n. 101/2013, all’articolo 11 è stato introdotto il comma 3-bis, che prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni a essi collegate.
Per i primi dieci mesi di operatività del Sistri, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al Sistri non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del Sistri.
Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni; vale a dire, come bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata disposta un’ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il Sistri venisse introdotto nel d.lgs. n. 152/2006.
In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del Sistri, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del Sistri (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al Sistri).
Consorzio Co.Meta
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