Passaggi generazionali d’azienda: per i giudici non sono esenti

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Nuova battuta d’arresto per l’orientamento interpretativo evolutivo affermatosi a seguito della riforma del 2024 in materia di imposta sulle successioni e donazioni, volto ad alleggerire la verifica delle condizioni richieste per l’esenzione dall’imposta nei passaggi generazionali di partecipazioni sociali.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, Sez.II, con la recente sentenza n.72, pubblicata il 21 gennaio 2026 ha stabilito che per l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, occorre verificare che il controllo sostanziale agli eredi permanga, nel caso di trasferimenti di quote sociali e azioni, anche sulle società operative del gruppo (www.centrostudisances.it – sez. Documenti).

Prima di esaminare la pronuncia si ritiene opportuna una breve descrizione della norma fiscale in questione.

L’art. 3, comma 4-ter del Testo Unico Successioni e Donazioni (D.Lgs. 346/1990) prevede l’esenzione totale dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni a favore del coniuge e dei discendenti.

L’agevolazione è finalizzata a favorire il passaggio generazionale ed è soggetta a specifiche condizioni:

1)      Requisiti soggettivi: Il trasferimento deve avvenire obbligatoriamente a favore del coniuge o dei discendenti (es. figli e nipoti);

2)      Requisiti di controllo (per le partecipazioni): Le azioni o quote trasferite devono permettere ai beneficiari di acquisire o integrare il controllo della società;

3)      Impegno di detenzione/prosecuzione: I beneficiari devono mantenere il controllo o proseguire l’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. A garanzia di ciò, va presentata apposita dichiarazione contestuale all’atto.

Chiarita la sostanza della norma, vediamo il caso in questione.

La pronuncia in questione ritiene il trasferimento societario non esente da tassazione poiché, indipendentemente dalla holding trasferita erano cambiate le partecipazioni societarie contenute al suo interno.

Ciò  si pone in aperto contrasto con la risposta a interpello n.271/2025 dell’Agenzia delle Entrate secondo cui, alla luce della finalità riformatrice e razionalizzatrice del D.Lgs. n.139/2024, non sarebbe più necessario effettuare verifiche lungo la catena partecipativa delle società controllate.

Infatti, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2024 (riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni), il legislatore ha riscritto l’art. 3, comma 4-ter del TUS per razionalizzare la norma. La risposta n. 271/2025 recepiva questo spirito semplificatore, ossia:

–          Centralità del controllo della holding: L’unico elemento dirimente per l’esenzione è che ai beneficiari venga trasferito il controllo di diritto della società target (la holding) ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c..

–          Nessun sindacato sugli asset sottostanti: L’Agenzia delle Entrate non riserva alcuna riflessione e non richiede verifiche sul patrimonio “a valle” della holding o sulla composizione della sua catena partecipativa. Viene meno l’obbligo di dimostrare la natura operativa di tutte le controllate indirette per poter salvare l’agevolazione della capogruppo.

–          Stop al disconoscimento automatico: Viene superato il rischio che la presenza di una partecipazione di minoranza o di un asset non industriale all’interno della catena societaria possa inficiare l’esenzione totale sul trasferimento della holding di famiglia

Nonostante ciò, i giudici di Taranto dichiarano: “la verifica delle condizioni richieste dalla stessa disposizione non possa essere circoscritta e/o limitata alle holding oggetto di trasferimento , ma debba riguardare altresì le società operative controllate dalla holding e che, in caso di trasferimento di partecipazioni di una holding finanziaria, la esenzione sia applicabile solo laddove i beneficiari continuino ad esercitare il controllo di maggioranza non solo della holding, ma anche delle società operative di controllo”.

Ebbene, nell’attesa del consolidarsi di un orientamento evolutivo in materia, la pronuncia in commento si pone anacronisticamente in contrasto con l’indirizzo interpretativo più recentemente assunto dalla stessa Agenzia delle Entrate, confermando ancora una volta la persistente fluidità di una materia in continua evoluzione, il cui obiettivo dovrebbe rimanere quello di garantire la tutela e la continuità delle realtà imprenditoriali italiane nei passaggi generazionali, autentico pilastro del tessuto economico nazionale.

Dott.ssa Marialuisa De Pascalis
Avv. Matteo Sances