Patent box: ecco tutti gli aspetti salienti

 Patent box: ecco tutti gli aspetti salienti

In questa intervista, Ada Imperadore, partner dello studio Mercanti Dorio Associati, e Marco Lissandrini  di Bugnion S.p.A. approfondiscono gli aspetti salienti del Patent box legati alla qualificazione, proprietà, valutazione dei diritti di proprietà intellettuale, all’incrocio con la normativa del transfer pricing, ai principi dettati dall’OIV e ai vincoli posti dalla Amministrazione Finanziaria.

Quali sono le principali scadenze previste per l’adesione ai benefici del Patent box?
Imperadore: Una volta operata una analisi preliminare di fattibilità e convenienza a entrare nel regime “patent box”, le scadenze fiscali riguardano: (i) trasmissione telematica (entro il 31 dicembre 2016 per il periodo di imposta 2016) del modello per esercitare l’opzione per il regime agevolato, ovvero (dal periodo di imposta 2017) opzione nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta per il quale si esercita la stessa(Unico 2018 per il 2017); (ii) spedizione entro la chiusura dell’esercizio di opzione (per dare efficacia immediata all’opzione stessa in caso di utilizzo diretto) con raccomandata A/R, o consegna a mano, all’Agenzia delle Entrate- Ufficio accordi preventivi e controversie internazionali dell’istanza di ruling (ruling obbligatorio per intangibili a utilizzo diretto o facoltativo per utilizzo indiretto con società del gruppo); (iii) invio della documentazione di supporto alla istanza di ruling entro i 120 giorni successivi (il termine è di 150 giorni per le istanze inviate sino al 31.03.2016); (iv) sottoscrizione dell’accordo all’esito della procedura di ruling. Stanno scadendo i 150 giorni per la presentazione della documentazione integrativa a supporto delle istanze di ruling presentate a dicembre 2015. Per eventuali opzioni con decorrenza 2016 riguardanti marchi e know how(regime non conforme con Beps Azione 5), il termine ultimo per la trasmissione telematica del modello per esercitare l’opzione è il 30 giugno 2016.

Quali vantaggi fiscali si possono configurare soprattutto per le pmi?
Imperadore: Il regime agevolato del Patent Box non distingue tra grandi imprese e pmi ; i benefici fiscali sono gli stessi e, in estrema sintesi, consistono nella possibilità di escludere da tassazione (30% per il 2015,40% per il 2016 e 50% dal 2017 in poi)una parte del reddito derivante dall’utilizzazione di alcuni beni immateriali (IP) nonché le plusvalenze derivanti dalla loro cessione( 90% del corrispettivo di cessione a condizione che sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo). Il regime del Patent Box è cumulabile con un altro strumento agevolativo, il Credito d’Imposta R&S; trattasi di due strumenti sinergici volte ad agevolare l’attività di ricerca e sviluppo della impresa indipendentemente dalle dimensioni della stessa. Se medesimi dunque sono i benefici fiscali, diverso è la procedura di ruling delle grandi imprese rispetto a quello delle pmi, per le quali è prevista una semplificazione non ricorrendo l’obbligatorietà di illustrare i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico dei beni agevolabili alla produzione del reddito d’impresa o della perdita.

Il beneficio fiscale che durata ha?
Imperadore: L’opzione è irrevocabile per 5 anni e rinnovabile alla fine del quinto anno; una agevolazione a regime.

Come è nata l’idea di prevedere questo beneficio per le imprese?
Imperadore: L’obiettivo che si è voluto perseguire , introducendo la parziale detassazione del reddito d’impresa riferibile a determinati beni immateriali, è stata quella di scoraggiare la tendenza, assai diffusa, di gruppi italiani di localizzare i diritti IP, ed in particolare i brevetti, in giurisdizioni estere dove il regime del “Patent Box”, con diverse modalità e in relazione a diversi titoli IP, è già operativo da diversi anni.

Quale tipologia di beni immateriali rientrano nel beneficio previsto dalla disciplina?
Lissandrini: Nel beneficio previsto dalla disciplina rientrano i seguenti beni immateriali:a) il software protetto da copyright; b) i brevetti d’invenzione, modelli di utilità, varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori, a patto che tutti questi titoli siano concessi o in corso di concessione; c) marchi registrati o in corso di registrazione (sono esclusi i cosiddetti “marchi di fatto”); d) disegni e modelli registrati, oppure “di fatto” oppure tutelabili ai sensi della normativa sul diritto d’autore; e) le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali giuridicamente tutelabili ; in particolare, in tale tipologia rientra il know-how (inteso come il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove). Le informazioni sono giuridicamente tutelabili se: (i) sono segrete; (ii) hanno valore economico in quanto segrete, vale a dire conferiscono un vantaggio competitivo e (iii) sono soggette a misure idonee a mantenerle segrete. Da quanto sopra espresso, appare evidente che il regime fiscale agevolato è, invero, un “IP-Box” e non un semplice “patent” box, dato che prende in considerazione beni immateriali oltre al brevetto d’invenzione.

Quali sono i dati oggi disponibili sull’adesione delle imprese?
Lissandrini: Secondo i dati forniti dall’Agenzia dell’Entrate e aggiornati a febbraio 2016, sono state presentate circa 4.500 istanze di adesione al regime opzionale del Patent-Box. Più in dettaglio, circa il 27% delle istanze proviene da aziende della Lombardia, segue il Trivenento con circa il 20%, l’Emilia Romagna con il 15% e il Piemonte con circa l’8%.

È possibile avere uno spaccato sulla tipologie delle imprese italiane che hanno presentato la domanda?
Lissandrini: Un terzo delle istanze proviene da aziende che presentano un fatturato complessivo compreso tra 10-50 milioni di euro, poco più di 1/3 proviene da aziende con volume di affari fino a 10 milioni di euro e poco meno di 1/3 da aziende con volume di affari superiore a 50 milioni di euro.

L’investimento in comunicazione pubblicitaria rientra tra quelli che possono permettere un beneficio?
Lissandrini: L’investimento in comunicazione pubblicitaria rientra tra quelli che possono permettere un beneficio, a condizione che siano spese sostenute per accrescere il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi o che contribuiscano all’immagine dei prodotti o dei servizi e del loro design.

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