Pignoramento dello stipendio: le nuove regole

La legge [1] prevede le condizioni di pignorabilità dello stipendio, ovvero le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità (incluse le pensioni) relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, che possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Tribunale o da un Giudice da esso delegato.
Da sempre era previsto che tali somme potevano essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Ma poche settimane fa, sono state apportate delle modifiche [2] piuttosto importanti sul tema.
Riguardo al pignoramento delle pensioni. Esse non potranno essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. Solo la parte eccedente tale ammontare sarà pignorabile nei limiti di legge (un quinto). Secondo l’INPS, la misura massima dell’assegno è pari a €.448,52, per l’anno 2015 e quindi la quota di pensione pignorabile sarà quella eccedente la somma di €.672,78.
In altre parole, se un pensionato percepisce €.900,00 mensili il pignoramento della pensione dovrà essere calcolato solo su (900-672,78=) €.227,22. Il creditore, in ipotesi, potrà ricevere mensilmente solo un quinto della differenza cioè €.45,44.
Circa il pignoramento degli stipendi, le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge (un quinto).
Anche in questo caso il parametro da considerare è la misura dell’assegno sociale di €.448,52 e in particolare il suo triplo cioè €.1.345,56. Quindi, la differenza rispetto al passato consiste nel fatto che se viene eseguito un pignoramento presso la banca del debitore (o la Posta), gli importi già accreditati a titolo di stipendio potranno essere pignorati per il massimo di €.1.345,56 oltre a tutte le altre somme del debitore presenti in banca a qualsiasi altro titolo.
Nulla cambia nel caso si esegua il pignoramento dello stipendio presso l’azienda datrice di lavoro. Verrà accantonato, come è sempre successo, un quinto dell’assegno di stipendio.
[1] Cod. Proc. Civ. art. 545.
[2] D.L. del 23/06/2015.
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