Si immagini di attendere un risarcimento danni o un pagamento legittimo e di scoprire, per puro caso, che quei soldi sono già stati prelevati dal Fisco senza che sia stata data la possibilità di difendersi.
Il problema? Il concessionario della riscossione aveva notificato l’atto al Comune (ossia “il terzo” pignorato), dimenticandosi di informare ufficialmente il diretto interessato (il debitore esecutato) se non nel momento in cui i soldi erano stati già incassati.
Ciò è quanto accaduto a un cittadino campano che ha visto sfumare oltre 90.000 euro spettanti dal Comune di Scafati a seguito di un gravissimo incidente stradale, appresi dall’Agenzia Entrate Riscossione attraverso un pignoramento “fantasma”.
Nel dettaglio, la vicenda trae origine da una procedura di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/73. Il concessionario aveva correttamente notificato l’atto al Comune (il “terzo” che doveva i soldi), ma aveva informato il debitore solo a procedura ormai conclusa e somme già incassate.
Nonostante l’evidente anomalia, sia la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Campania avevano rigettato le ragioni del contribuente, ignorando il fatto centrale: la mancanza di una notifica tempestiva dell’atto di pignoramento presso terzi.
La Cassazione, con l’Ordinanza n.6/2026, ha però ribaltato la situazione. I Giudici di Piazza Cavour, infatti, hanno chiarito con parole forti che “…la questione della notifica dell’atto di pignoramento al debitore esecutato non è un mero formalismo, ma attiene a un requisito essenziale per la stessa esistenza giuridica dell’atto”.
Continuando, sempre nella predetta Ordinanza, i giudici dichiarano che in tema di riscossione esattoriale “… sebbene l’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 preveda una procedura semplificata, essa non deroga alla necessità della notificazione dell’atto al debitore. Tale notifica è indispensabile per portare a conoscenza del debitore l’assoggettamento dei suoi beni al vincolo esecutivo e per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), proponendo le opportune opposizioni l’omessa notifica al debitore esecutato dell’atto di pignoramento; presso terzi “non comporta una nullità sanabile, neanche attraverso la sua costituzione nel processo esecutivo, ma la giuridica inesistenza del pignoramento per mancanza del requisito essenziale dell’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c.” (si veda ordinanza Cass. n.6/2026 disponibile su www.centrostudisances.it – sez. Documenti).
Alla luce dell’ordinanza in commento e delle norme previste dall’ordinamento italiano, ne deriva che in assenza di notifica al debitore esecutato, il prelievo forzoso diventa un atto giuridicamente inesistente (anche in virtù della conoscenza dell’atto come presupposto indispensabile per ogni azione esecutiva legittima).
Dott. Danilo Romano
