Pignoramento illegittimo perché il Fisco non risponde

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Se il Fisco non risponde entro 220 giorni dalla lettera di contestazioni del contribuente il debito viene annullato per “silenzio/assenso”, a seguito di quanto previsto dalla legge n.228/2012. Ciò è quanto stabilito dalla sentenza n.808/2026 del Tribunale di Bari passata in giudicato nei giorni scorsi che ha anche condannato il concessionario a pagare oltre 12.000 di spese legali (si veda sentenza allegata).

La sentenza viene segnalata dal VicePresidente nazionale di Movimento ConsumatoriDott. Bruno Maizzi Nel caso in oggetto la società, difesa dall’Avv. Matteo Sances, riceveva nel luglio 2024 un pignoramento esattoriale contenente una serie di atti esattoriali per l’importo di quasi mezzo milione si euro di tributi. Ebbene, la società rilevava da subito come tali pretese fossero venute meno poiché già richieste in precedenza dal concessionario della riscossione e appositamente contestate da apposita istanza a cui non era pervenuta alcuna risposta dagli enti”.

Ebbene, il giudice, dopo un’accurata disamina dell’articolo 1 della legge n.228/2012, dai commi 537 a 540, espone che “…attesa la regolarità formale dell’istanza presentata dalla ricorrente, … considerato che la società di riscossione non ha risposto nel termine di 220 giorni deve ritenersi che la richiamata dichiarazione sia idonea ad instaurare la procedura prevista dalla norma in esame”.

Sul punto interviene anche il dirigente nazionale di Movimento Consumatori nonché Presidente di Movimento Consumatori Maglie, Cav. Antonio Sorrento “Da tempo chiediamo un canale diretto con i funzionari ADER in modo da evitare errori che potrebbero essere risolti semplicemente parlandosi. Faccio presente    che solo qualche mese fa segnalavamo la sentenza del Tribunale di Bari n.3401/2019 che aveva annullato una cartella da oltre 13 MILIONI di euro e anche in quel caso il contribuente era stato costretto ad agire legalmente nonostante il concessionario non avesse la prova dell’esistenza della cartella esattoriale pretesa”.

Movimento Consumatori fa sapere che tale sentenza non è la prima del suo genere e al riguardo segnala anche la sentenza n.427/2020 della Corte d’appello di Lecce (per informazioni o copia delle sentenze scrivete a maglie@movimentoconsumatori.it).