Prescrizione dei contributi “sospesa” per Covid

 Prescrizione dei contributi “sospesa” per Covid

I contributi Inps si prescrivono di norma dopo cinque anni ma per quelli relativi ai periodi tra il 2015 e il 2020 sarà più lungo. Il motivo?… La normativa Covid.

Il 10 agosto scorso l’Inps ha emanato la circolare n.126/2021 che mira a far chiarezza sulla sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali proprio a causa della normativa emergenziale.

Con tale circolare viene esaminato il susseguirsi di norme avvicendatesi nei mesi scorsi e che ha sospeso per ben due volte i termini di prescrizione, ossia:

1)       l’articolo 37, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 ha sospeso i termini prescrizionali dal 23.02.2020 al 30.06.2020;

2)      l’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.183/2020 ha sospeso i termini prescrizionali dal 31.12.2020 al 30.06.2021.

L’Inps, pone i riflettori sull’anomalia riscontrabile dall’applicazione delle due sospensioni, in quanto danno luogo a due differenti fattispecie e, tra i due periodi di sospensione, vi è una pausa che va dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020. Nella circolare, dunque, vengono proposti vari esempi di circostanze nelle quali il contribuente potrebbe trovarsi riguardo alla prescrizione dei propri debiti contributivi, come ad esempio:

– se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020);

– se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020);

– se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020.

Infine, in caso di maturazione del termine di prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, occorre sommare per intero la sospensione di cui all’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e la sospensione di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni: ossia 311 giorni).

Gli effetti delle sospensioni disposte dalle due previsioni normative cessano per tutti i crediti per i quali la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021: da tale data, infatti, il computo della prescrizione torna a essere effettuato secondo l’ordinario regime della prescrizione – di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 8 agosto 1995, n. 335 – augurandoci che non vengano disposte ulteriori sospensione legate all’emergenza epidemiologica.

Dott. Sara Fontò

Avv. Matteo Sances

www.centrostudisances.it

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