Prescrizione tributi: in caso di più intimazioni basta il ritardo di un atto per cancellare il debito

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Lo scritto trae spunto da una vicenda del 2023 in cui un contribuente salentino impugnava dinanzi al Tribunale di Lecce, sezione lavoro, un’intimazione di pagamento con la quale Agenzia Riscossione sollecitava il pagamento di alcune vecchie cartelle esattoriali contenenti contributi assistenziali già precedentemente richieste.

In particolare, il contribuente, assistito dall’Avv. Matteo Sances, contestava la prescrizione quinquennale del credito contenuto nell’intimazione e concludeva per l’accertamento dell’infondatezza della pretesa contributiva.

Nello specifico, il contribuente analizzava tutti gli atti successivi alla cartella esattoriale e individuava come, nella catena di intimazioni inviate negli anni successivi vi fosse tra alcuni atti un arco temporale superiore a 5 anni (termine di prescrizione previsto per contributi e sanzioni).

Il giudice del lavoro, accolto integralmente il ricorso del contribuente, emetteva la sentenza n.1984/2023 depositata il 7/06/2023 e passata in giudicato con la quale ricordava prima di tutto il disposto normativo sulla prescrizione quinquennale dei contributi di previdenza e assistenza obbligatori, l’art.3 comma 9, lett. b. della Legge 335/1995“…i contributi di previdenza e assistenza obbligatori – diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie  di cui alla lett. a) – si prescrivono e non possono essere versati con il decorso dei cinque anni…”.

 Sempre in sentenza, il giudice del lavoro dichiarava che: “L’intimazione di pagamento 0592019…. è stata adottata a fattispecie estintiva già verificatasi” (sentenza n.1984/2023 depositata il 7/06/2023 e passata in giudicato visibile su www.studiolegalesances.it  – sez. documenti)

Il Tribunale di Lecce, sez. lavoro, quindi, dichiarava prescritte le pretese e condannava Agenzia Riscossione al pagamento di oltre 3.000,00 euro per spese di giudizio.

Ebbene, il principio chiave derivante dalla pronuncia in commento può essere così riassunto: se successivamente a un atto esattoriale (per esempio una cartella esattoriale) il concessionario invia più atti nel corso del tempo il contribuente deve analizzare l’intera catena degli atti interruttivi e se qualcuno è tardivo rispetto al termine di prescrizione le pretese vengono meno.

Per comprendere meglio il principio espresso dal Tribunale di Lecce sez.lavoro, si ipotizzi una linea temporale in cui Agenzia delle Entrate-Riscossione notifichi diversi atti nel corso degli anni per lo stesso debito contributivo (soggetto a prescrizione di 5 anni):

  • 2010: Notifica della cartella esattoriale originale àDa questo momento parte il timer dei 5 anni.
  • 2014: Notifica della prima intimazione di pagamento àSono passati 4 anni: l’atto è tempestivo, interrompe la prescrizione e azzera il timer, che riparte da capo per altri 5 anni.
  • 2020: Notifica della seconda intimazione di pagamentoà Tra il 2014 e il 2020 sono passati 6 anni. Il termine di 5 anni è ampiamente scaduto: il debito si è legalmente estinto nel 2019.
  • 2024: Notifica della terza intimazione di pagamento.

In uno scenario del genere, Agenzia Entrate Riscossione potrebbe difendersi dicendo che tra la seconda intimazione (2020) e la terza (2024) sono passati solo 4 anni, e che quindi l’ultimo atto sarebbe valido.

La sentenza del Tribunale di Lecce chiarisce esattamente questo errore: poiché l’anello della catena si è già spezzato nel 2020 (essendo passati più di 5 anni dal 2014), il debito è prescritto. Tutti gli atti successivi, come l’intimazione del 2024, vengono notificati quando il debito non esiste più e sono, di conseguenza, del tutto nulli.

Dott. Danilo Romano

www.centrostudisances.it