Presunzioni OMI: novità dalla Cassazione

 Presunzioni OMI: novità dalla Cassazione

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[dropcap]I[/dropcap]l contribuente ha il dovere di contrastare adeguatamente le presunzioni dell’Ufficio delle Entrate fondate sui parametri OMI (ossia quelli dell’Osservatorio del Mercato immobiliare).

Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Suprema Corte che in una recentissima sentenza ha sostanzialmente affermato che, in caso di accertamento relativo alla compravendita di immobili, le presunzioni dell’Agenzia delle Entrate basate per l’appunto sui dati OMI devono essere puntualmente contestate dal contribuente, il quale è tenuto a illustrare in maniera puntuale i motivi che rendono tali valori non applicabili al suo caso (sentenza della Corte di Cassazione n.15052 del 2/07/2014).

Ne consegue, dunque, che una contestazione generica di tale tipologia di accertamento non riesce a fare venire meno le presunzioni del Fisco (come ad esempio contestare il solo fatto che lo strumento accertativo prende come riferimento la compravendita di abitazioni differenti da quella oggetto di verifica).

Occorre pertanto che il contribuente si attivi per provare l’inapplicabilità dei dati del Fisco al caso concreto.

I giudici, infatti, chiariscono che  “…osserva il Collegio che la critica non viene rivolta al criterio di indagine utilizzato dall’Agenzia del Territorio per reperire i dati concernenti le compravendite analoghe o simili, nè ai criteri di rilevazione statistica di tali dati utilizzati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare … quanto piuttosto alla applicazione della presunzione legale … La censura, come sopra definita, è priva del requisito di specificità …  in quanto, non soltanto la parte ricorrente omette del tutto di indicare in relazione a quali contratti di vendita il valore sia stato determinato in riferimento all’importo mutuato, ma non indica quale criterio di valutazione in concreto, diverso od incompatibile con quello del “valore normale” …. abbia utilizzato l’Ufficio per determinare il maggior valore imponibile”.

Appare chiara, dunque, la necessità del contribuente di evidenziare in modo chiaro e puntuale le differenze tra il suo caso e quello utilizzato dal Fisco.

Sempre in tema di accertamenti basati su presunzioni, si segnala la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio n.24/02/11 (sentenza liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).

 Avv. Matteo Sances
www.centrostudisances.it
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