Proroga dello stato di emergenza e obbligo di esibizione della certificazione verde Covid-19

 Proroga dello stato di emergenza e obbligo di esibizione della certificazione verde Covid-19

Con D.L. n. 105/2021, vigente a decorrere dal 23 luglio 2021, sono state introdotte misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Quando non diversamente precisato, ogni riferimento del presente deve intendersi volto al citato D.L. n. 105/2021.

Proroga stato di emergenza

Lo stato d’emergenza è prorogato sino al 31 dicembre 2021 (art. 1). 

Criteri e condizioni di suddivisione in ‘zone’ del territorio nazionale

Sono individuate nuove condizioni al ricorrere delle quali specifici ambiti del territorio nazionale possono essere classificati come ‘zona bianca’, ‘zona gialla’, ‘zona arancione’ o ‘zona rossa’. Più precisamente:

  • la Regione è ‘zona bianca’ quando:
    1. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive ovvero 
    2. l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 
      1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti risultati positivi al virus è pari o inferiore al 15%; 
      2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti positivi al virus è uguale o inferiore al 10% dei casi comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro il 28 luglio 2021;
  • è qualificata come ‘zona gialla’ la Regione in cui: 
    1. l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a) di cui sopra ovvero
    2. l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a): 
      • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%; 
      • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20% di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro il 28 luglio 2021. La comunicazione può essere aggiornata mensilmente sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;
  • è considerata ‘zona arancione’ la Regione in cui l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni per la ‘zona bianca’, la ‘zona gialla’ o la ‘zona arancione’;
  • è qualificata ‘zona rossa’ la Regione in cui l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 
    • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti positivi al virus è superiore al 40%; 
    • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 30% di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro il 28 luglio 2021.  

Certificazione verde Covid-19

Al fine di accedere a determinati servizi o svolgere talune attività nelle Regioni classificate come ‘zona bianca’, a decorrere dal 6 agosto 2021, la generalità degli individui è tenuta a esibire valida certificazione verde (art. 9-bis del D.L. n. 52/2021, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 105/2021). 

Come noto, mediante detta certificazione è attestata una delle condizioni di seguito elencate:

  1. avvenuta vaccinazione contro il virus (la certificazione è rilasciata all’anche a seguito della somministrazione della prima dose vaccinale);
  2. avvenuta guarigione da Covid-19 attestata da i) una struttura sanitaria dei Servizi sanitari regionali, ii) un medico di medicina generale, iii) un pediatra di libera scelta o iv) un medico per l’assistenza sanitaria al personale navigante e marittimo (USMAF o SASN), con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione virale;
  3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo al virus.

L’art. 3, c. 1 individua puntualmente le attività e i servizi con riferimento ai quali è prescritta l’esibizione della certificazione: 

  1. servizi di ristorazione per il consumo al tavolo al chiuso; 
  2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; 
  3. musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 
  4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 
  5. sagre e fiere, convegni e congressi; 
  6. centri termali, parchi tematici e di divertimento; 
  7. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione; 
  8. attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 
  9. concorsi pubblici. 

Ai fini dell’accesso ai servizi o dello svolgimento delle attività appena sopra elencate, è altresì richiesta l’esibizione di valida certificazione nelle regioni classificate come ‘zona gialla’, ‘zona arancione’ o ‘zona rossa’, sempre che detti servizi e attività siano consentiti e alle condizioni stabilite per ciascuna zona. 

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui sopra sono tenuti a verificare la validità della certificazione mediante la lettura del codice QR-Code, utilizzando esclusivamente l’applicazione VerificaC19, che consente di controllare l’autenticità e l’integrità della certificazione nonché di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione (art. 13, c. 1 del D.P.C.M 17 giugno 2021, adottato in attuazione dell’art. 9, c. 10 del D.L. n. 52/2021).

Nell’ipotesi di omessa verifica della certificazione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 400,00 euro e 1.000,00 euro. Alla terza violazione dell’obbligo di controllo è irrogata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività per un periodo compreso tra 1 a 10 giorni (art. 13, c. 1 del D.L. n. 52/2021). 

Dato che il possesso della certificazione è condizione necessaria per l’accesso a tali luoghi, è ragionevole ritenere che anche i lavoratori impiegati nelle attività o nei servizi di cui alle precedenti lettere da a) a i) potranno essere ammessi nel luogo di lavoro a condizione che esibiscano idonea certificazione. In tal senso, il datore di lavoro, coadiuvato dal medico competente, potrebbe apportare opportune modifiche al protocollo sanitario aziendale adottato per effetto del Protocollo condiviso 6 aprile 2021 di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro (Ministero della Salute, ordinanza 21 maggio 2021).   

Non sono sottoposti alla verifica del possesso della certificazione verde i soggetti: 

  1. che hanno un’età anagrafica sino a 12 anni ovvero 
  2. ‘esenti’ sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri che saranno definiti con apposita circolare del Ministero della Salute. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con apposito decreto saranno individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale tale certificazione medica, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali ivi contenuti. Nelle more dell’adozione di detto decreto, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo (art. 3, c. 3). 

Oltre che per le finalità di cui al citato art. 3, c. 1, l’art. 3, c. 2 dispone che la certificazione verde può essere utilizzata esclusivamente per le seguenti ulteriori finalità:

  • spostamenti in entrata e in uscita dai territori classificati come ‘zona rossa’ o ‘zona arancione’, fermo restando che detti spostamenti sono consentiti, ove effettuati per esigenze lavorative, per situazioni di necessità o per motivi di salute o per il rientro alla propria residenza, domicilio od abitazione (art. 2, c. 1 del D.L. n. 52/2021);
  • permanenza nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso per gli accompagnatori di pazienti i) non affetti da Covid-19 o ii) in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della Legge n. 104/1992 (art. 2-bis, c. 1 del D.L. n. 52/2021);
  • degenza presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani (sia autosufficienti che non autosufficienti), strutture residenziali socio-assistenziali e altre strutture residenziali (art. 2-quater del D.L. n. 52/2021);
  • partecipazione a particolari eventi quali gli spettacoli aperti al pubblico e gli eventi sportivi (art. 5 del D.L. n. 52/2021);
  • lo svolgimento di attività da parte di centri culturali, centri sociali e ricreativi e la celebrazione di cerimonie o feste connesse a cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, organizzate mediante servizi di catering e banqueting, in ‘zona gialla’ (art. 8-bis, c. 2 del D.L. n. 52/2021);
  • accesso da parte di visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (art. 1-bis del D.L. n. 44/2021).

Il possesso della certificazione verde è altresì richiesto ai fini degli spostamenti all’interno dell’Unione europea, senza la necessità di sottoporsi a periodi di isolamento, salvo specifiche e diverse disposizioni stabilite da ciascuno Stato comunitario (https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto).

Partecipa alla discussione

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.