Ravvedimento dell’acconto IMU

Si ricorda che l’importo dell’acconto è pari al 50% dell’imposta dovuta per il 2014.
Nel caso di versamento entro il 16 luglio, la sanzione ridotta è pari al 3% e gli interessi moratori sono pari all’1%.
Si ricordano di seguito alcune peculiarità della disciplina dell’IMU:
1) l’esonero dell’IMU per le abitazioni principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Si ha esonero anche per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per la casa coniugale assegnata a seguito di separazione, per le abitazioni principali del personale del comparto sicurezza;
2) i Comuni possono assimilare all’abitazione principale:
a. gli immobili posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero;
b. gli immobili in comodato a genitori e figli che le utilizzano come abitazione principale;
3) vige la detrazione pari ad Euro 200, sul calcolo dell’IMU per le abitazioni principali classificate nelle categoria catastali A/1, A/8, A/9, e per gli alloggi assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
Di seguito si elencano i codici tributo da utilizzare sul modello F24:
- 3912 IMU su abitazione principale e pertinenze
- 3914 IMU per terreni, quota Stato
- 3914 IMU per terreni, quota Comune
- 3916 IMU per aree fabbricabili, quota Comune
- 3917 IMU per aree fabbricabili, quota Stato
- 3918 IMU per altri fabbricati, quota Comune
- 3919 IMU per altri fabbricati, quota Stato
- 3923 IMU – interessi da accertamento, quota Comune
- 3924 IMU – sanzioni da accertamento, quota Comune
- 3925 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quota Stato
- 3930 IMU per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, quota Comune
Dott. Gianluca Noseda
segreteria@gianlucanoseda.it
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