Recupero contributi Covid: è competente il Tribunale

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Non rientra nella giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria il contenzioso relativo al recupero dei contributi pubblici Covid, che deve, invece, essere devoluto al Giudice ordinario. Lo hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.34559/2025, (si veda su www.centrostudisances.it – sez. Documenti) segnando un significativo cambio di passo nella gestione delle controversie in materia e aprendo la strada a una tutela potenzialmente più ampia ed effettiva per i contribuenti.

Per comprendere la portata della pronuncia è opportuno ripercorrere, sia pur brevemente, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema.

L’art. 25, co. 12, del DL n.34/2020 (cd. “Decreto rilancio”) e l’art. 1, co. 10, del DL n.137/2020 (cd. “Decreto ristori”) avevano devoluto alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto gli atti di recupero dei contributi a fondo perduto erogati in favore dei soggetti colpiti dalla pandemia da Covid-19 e successivamente ritenuti indebitamente percepiti.

La scelta del legislatore trovava la propria ratio nell’affidamento ad Agenzia delle Entrate delle attività di liquidazione, controllo ed eventuale recupero dei contributi, mediante l’estensione, per quanto compatibile, della disciplina prevista dal DPR n.600/73, in materia di accertamento.

Un primo mutamento di prospettiva si è avuto con la sentenza n.34581/2023 delle Sezioni Unite della Cassazione, la quale ha escluso la natura tributaria del contributo a fondo perduto Covid. La Corte ha osservato come il beneficio “oltre a non consistere evidentemente nell’imposizione di una prestazione che implica una decurtazione patrimoniale a carico dell’obbligato, né… nel riconoscimento di un credito d’imposta, ma nell’erogazione di una somma da parte dell’Amministrazione, non concorre neppure alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP” (Cass. civ. SS. UU., sent. n.34581/2023).

Muovendo da tale premessa, gli Ermellini limitarono la giurisdizione tributaria alle controversie concernenti i soli atti di recupero, in quanto strettamente connessi a un rapporto di natura tributaria, devolvendo invece al Giudice ordinario le controversie relative all’erogazione originaria del contributo e alla sua spettanza.

La definitiva svolta è giunta con la sentenza n.124/2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 25, co. 12, DL n.34/2020 e 1, co. 10, DL n.137/2020, nella parte in cui attribuivano tali controversie al Giudice tributario.

Secondo la Consulta, le disposizioni censurate si ponevano in contrasto con l’art. 102 Cost., poiché devolvevano alla giurisdizione tributaria controversie aventi ad oggetto misure economiche prive di natura tributaria, ampliando indebitamente l’ambito della giurisdizione speciale, con conseguente violazione del divieto costituzionale di istituzione di nuovi giudici speciali.

La Corte ha, inoltre, ribadito che la natura non tributaria del beneficio non può essere superata dal mero coinvolgimento dell’Agenzia delle Entrate nella gestione della misura, circostanza che, di per sé, non è idonea a mutarne la qualificazione giuridica.

Nel solco di tale pronuncia si inserisce la recente sentenza n.34559/2025 delle Sezioni Unite, qui in commento, che chiarisce come il criterio di riparto della giurisdizione nelle controversie concernenti sovvenzioni pubbliche debba essere individuato nel petitum sostanziale e, dunque, nella natura della situazione giuridica soggettiva concretamente fatta valere in giudizio.

Ne consegue che appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario le liti nelle quali venga dedotto un diritto soggettivo (ad es. quelle concernenti l’erogazione del beneficio, la sua spettanza o la fase esecutiva del rapporto). Resta, invece, ferma la giurisdizione del Giudice amministrativo nell’ipotesi in cui vengano in rilievo interessi legittimi, come ad esempio nelle controversie aventi ad oggetto la fase procedimentale antecedente all’adozione del provvedimento di concessione del beneficio.

L’ evoluzione giurisprudenziale in materia di contributi Covid, tuttavia, non può dirsi conclusa. Anche sul piano delle decisioni di merito, infatti, le singole Corti stanno progressivamente recependo i principi affermati dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione, contribuendo a consolidare un orientamento che appare destinato a incidere significativamente sulla tutela dei contribuenti e sulla definizione dei rapporti tra Amministrazione e beneficiari delle misure emergenziali.

Non resta, dunque, che attendere i futuri sviluppi della giurisprudenza, chiamata a definire gli ulteriori profili ancora controversi della materia. Rimangono, infatti, aperti interrogativi interpretativi di particolare rilievo pratico: quale sorte avranno i giudizi tuttora pendenti dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado?

E quale sarà il destino delle sentenze di primo grado non ancora passate in giudicato?

Potrà ritenersi ammissibile la prosecuzione del giudizio di appello dinanzi al giudice tributario oppure dovrà essere dichiarato il difetto di giurisdizione?

In attesa che la giurisprudenza fornisca risposte definitive, è possibile prospettare una prima soluzione interpretativa. Alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale e ribaditi dalle pronunce della Cassazione sopra richiamate, appare ragionevole ritenere che le Corti tributarie debbano dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, disponendo la riassunzione del giudizio dinanzi al Giudice ordinario (Tribunale o Giudice di Pace).

Ciò determinerebbe la prosecuzione del processo dinanzi al giudice munito di giurisdizione, con la conseguente rivalutazione della controversia secondo le regole proprie del giudizio civile e la concreta possibilità che gli esiti dei giudizi tributari fino ad oggi intervenuti vengano rimessi in discussione.

Dott.ssa Marialuisa De Pascalis

Avv. Matteo Sances

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