Regime agevolato dei lavoratori impatriati: in una circolare i chiarimenti interpretativi dell’Agenzia

 Regime agevolato dei lavoratori impatriati: in una circolare i chiarimenti interpretativi dell’Agenzia

I lavoratori che dall’estero trasferiscono la residenza in Italia ma che non avevano provveduto all’iscrizione all’Aire possono lo stesso accedere al regime agevolato degli impatriati. Rientrano nell’agevolazione anche i diritti d’autore se derivano dall’esercizio di arti e professioni. Sono alcuni dei punti affrontati dalla circolare n. 33/E – pdf di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi sull’applicazione del regime agevolato per i lavoratori impatriati alla luce delle modifiche apportate dal Dl n. 34/2019 (Decreto Crescita) e dal Dl n. 124/2019 (Decreto fiscale).

Il nuovo regime dei lavoratori impatriati – Il regime speciale per lavoratori impatriati, introdotto dal Dlgs n. 147/2015, prevede una tassazione agevolata della durata di un quinquennio per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano. Il Dl n. 34/2019 e il successivo Dl n. 124/2019 hanno apportato alcune modifiche al regime, tra cui l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50% al 70% (al 90% in caso di trasferimento in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) e l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in presenza di specifiche condizioni. La circolare di oggi fornisce alcuni chiarimenti su questi cambiamenti e sulla loro decorrenza.

Senza l’Aire, valgono le Convenzioni contro le doppie imposizioni – La circolare chiarisce che i soggetti che non risultano iscritti all’AIRE (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a due periodi di imposta) possono comunque provare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Inoltre, vengono chiariti diversi casi particolari: per esempio, la circolare spiega che anche i diritti d’autore possono rientrare nell’agevolazione, se derivano dall’esercizio di arti e professioni.

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