Responsabilità solidale del committente: necessità di un nesso causale

Questo vuol dire che il dipendente della ditta appaltatrice potrà agire nei confronti dell’impresa committente, invocando la responsabilità solidale di quest’ultima, anche dopo la cessazione del contratto di appalto (purché entro due anni).
In tal caso, la Cassazione ha evidenziato che – affinché sorga la detta responsabilità solidale – è necessario che vi sia un nesso causale tra i diritti azionati dal lavoratore e l’esecuzione dell’appalto.
In altre parole è necessario o che il credito del lavoratore sia maturato nel periodo di esecuzione dell’appalto oppure che la nascita del credito sia comunque riconducibile alla cessazione dell’appalto.
Ad esempio, qualora il lavoratore venga licenziato successivamente alla cessazione dell’appalto ed agisca per chiedere l’indennità di mancato preavviso, dovrà verificarsi in giudizio se il licenziamento (da cui scaturisce il credito all’indennità di mancato preavviso) sia stata in qualche modo determinata dalla cessazione dell’appalto.
In caso contrario, il committente non potrà essere considerato responsabile in solido con l’appaltatore.
Sul punto si è pronunciata la Cassazione, la quale ha rigettato le richieste del lavoratore nei confronti del committente, evidenziando appunto che non era stato dimostrato alcun nesso causale tra il licenziamento e la cessazione dell’appalto (Cassazione, sentenza del 4 ottobre 2013, n. 22728).
Avv. Antonella Pedone
http://www.antonellapedone.com/

L’Avvocato Antonella Pedone è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Tivoli dall’anno 2008.
Laureata con lode presso l’Università La Sapienza di Roma, ha discusso la tesi “I caratteri della giurisdizione della Corte Penale Internazionale”.
È particolarmente competente nella gestione del contenzioso contro l’Agenzia della riscossione e della crisi da sovraindebitamento.
www.antonellapedone.com
1 Comment
Ottimo articolo al quale mi permetto di aggiungere l’assoluta necessità di prevedere adeguate garanzie assicurative sulla polizza di Responsabilità Civile Terzi,generalmente escluse dalle condizioni generali di assicurazione.
Buona lettura!
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