Rifiuto di rimborso dei tributi: come fare ricorso

L’impugnabilità del rifiuto è espressamente prevista dall’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546/1992).
Il rifiuto può essere espresso (ossia quando l’amministrazione emette un provvedimento scritto, debitamente notificato al contribuente) o tacito (ossia quando l’amministrazione rimane silente a fronte della richiesta del contribuente, nonostante il decorso dei termini di legge per la conclusione del procedimento).
Nel caso di rifiuto espresso, il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto di rifiuto.
Nel caso di rifiuto tacito, il ricorso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
Il ricorso deve essere notificato all’Ente che ha emesso il provvedimento di rifiuto tramite ufficiale giudiziario o direttamente a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla spedizione del ricorso, a pena d’inammissibilità, deve depositare, nella segreteria della Commissione tributaria competente, l’originale del ricorso notificato tramite l’ufficiale giudiziario oppure copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
Avv. Antonella Pedone
http://www.antonellapedone.com/

L’Avvocato Antonella Pedone è iscritta all’Ordine degli Avvocati di Tivoli dall’anno 2008.
Laureata con lode presso l’Università La Sapienza di Roma, ha discusso la tesi “I caratteri della giurisdizione della Corte Penale Internazionale”.
È particolarmente competente nella gestione del contenzioso contro l’Agenzia della riscossione e della crisi da sovraindebitamento.
www.antonellapedone.com
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