Riforma fiscale: ecco quando gli atti sono nulli

 Riforma fiscale: ecco quando gli atti sono nulli

La riforma fiscale (Legge delega n.111/2023) ha portato delle novità anche relativamente allo Statuto del Contribuente (Legge n.212/2000). Le modifiche entreranno in vigore dal prossimo 18 gennaio 2024, come stabilito oltretutto dall’art.3 del D.Lgs. 219/2023.

Il Legislatore si è occupato di introdurre, attraverso il D.Lgs. 219/2023 (Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente), i nuovi articoli 7-bis7-ter7-quater7-quinquies e 7-sexies all’interno dello Statuto dei diritti del contribuente.

In sostanza, i nuovi articoli disciplinano le cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione.

Nello specifico, si segnala il nuovo art.7-bis, rubricato “Annullabilità degli atti dell’amministrazione finanziaria”, il quale prevede al comma 1 che “Gli atti dell’amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti”. Sempre lo stesso articolo, al comma 2 continua “I motivi di annullabilità e di infondatezza dell’atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d’ufficio”. Dal disposto normativo, emerge che gli atti dell’amministrazione finanziaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme: sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. Ad ogni modo, essendo i motivi non rilevabili d’ufficio, devono essere eccepiti a pena di decadenza in primo grado davanti alla CGT.

Continuando, il 7-ter rubricato “Nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria” al comma 1 prevede che “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto”. Continuando al comma 2 “I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito”. Dal nuovo disposto normativo, emerge che gli atti dell’amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, nonché affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni che sono entrate in vigore successivamente al D.Lgs. n.219/2023.

Il 7-quater, rubricato Irregolarità degli atti dell’amministrazione finanziaria”, al suo unico comma prevede che “La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all’articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità”.

Ma attenzione, è necessario osservare che la brevità del disposto normativo sia interpretata in un’ottica più vasta.

Sebbene, l’art. 7-quater preveda che in caso di mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all’art.7 comma 2, l’atto non si considera né nullo né annullabile, ma semplicemente irregolare. Le informazioni prescritte dal suddetto disposto normativo e che devono essere contenute nell’atto, sono le seguenti: a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili

Continuando l’analisi, il nuovo articolo 7-quinquies, rubricato “Vizi dell’attività istruttoria”, sempre con un unico comma stabilisce che “Non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge”.

In pratica, secondo il disposto normativo i dati acquisiti dai funzionari oltre il termine previsto per le verifiche di trenta giorni, eventualmente prorogabili per ulteriori trenta giorni (articolo 12, comma 5), non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento fiscale.

Ancora, l’art. 7-sexiesrubricato Vizi delle notificazioni” prevede 3 commi. Più nel dettaglio il comma 1 sancisce che “E’ inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, sempreché l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento”. Il comma 2 sancisce che “L’inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l’inefficacia”. L’ultimo comma sancisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati”. Semplicemente, se la notificazione non possiede gli elementi essenziali, questa risulta inesistente. Perlopiù, lo è anche qualora questa sia effettuata verso dei soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario, oppure estinti. A ben vedere, se la notificazione non viene eseguita secondo i casi tassativamente previsti dalla norma questa risulta nulla ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto.

Infine, è di grande importanza l’ultimo comma dell’articolo 7-sexies, secondo cui dal 18 gennaio 2024, gli effetti della notificazione nonché quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi hanno validità soltanto verso il destinatario, ma non anche verso terzi o coobbligati.

Dunque, l’amministrazione finanziaria dovrà notificare gli atti tributari anche verso i coobbligati se intenderà agire giudizialmente nei loro confronti.

Avv. Matteo Sances

Dott. Danilo Romano

www.centrostudisances.it

Immagine di rawpixel.com su Freepik 

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