Rivalutazione beni d’impresa: l’opportunità di rivalutazione dei marchi, anche autoprodotti

 Rivalutazione beni d’impresa: l’opportunità di rivalutazione dei marchi, anche autoprodotti

Come noto, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetta Rivalutazione dei beni d’impresa) ha introdotto la possibilità di una interessante rivalutazione, con validità solo civilistica o anche fiscale, in capo alle imprese, dalle imprese di piccole dimensioni individuali o S.n.c. a quelle più strutturate nella forma di S.p.A., da effettuarsi nel bilancio al 31 dicembre 2020.

Si tratta, in sintesi, della possibilità di rivalutare beni materiali e immateriali (non i beni merce, l’avviamento e i costi pluriennali) e le partecipazioni. Con un duplice vantaggio:

  • una maggiora capitalizzazione dell’azienda, volta a ottenere condizioni migliori di finanziamento dagli istituti di credito e offrire copertura di perdite dell’esercizio 2020 ma anche degli esercizi precedenti e futuri, come pure a creare una posta di patrimonio netto per “compensare” crediti vantati verso i soci – si pensi a una piccola S.n.c. in cui è frequente la distribuzione di utili in corso d’anno: la situazione al 31 dicembre 2020 potrebbe riportare un valore di crediti v/i soci per prelevamenti anche elevato, che potrebbe essere “compensato” grazie proprio alla rivalutazione;
  • una riduzione della tassazione per gli esercizi successivi al 2020 per effetto dei maggiori ammortamenti fiscali, calcolati sugli importi rivalutati (in ipotesi di valenza anche fiscale della rivalutazione attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%).

La rivalutazione dei marchi

Una delle categorie di intangibili che può essere oggetto di rivalutazione è data dai marchi – marchi speciali, che identificano specifici prodotti oppure marchi generali, associati più al nome e all’immagine aziendale. Si tratta di beni fondamentali per le aziende, in quanto rappresentano una fonte di vantaggio competitivo duro e stabile per le singole aziende, dei brand che inducono il cliente finale a scegliere il prodotto della nostra azienda rispetto a quella di altri. Sussisteva tuttavia un problema: molte PMI hanno generato autonomamente i propri marchi, senza il sostenimento di costi esterni e dunque non sono presenti all’interno dei bilanci aziendali, fra le immobilizzazioni immateriali. Da qui i dubbi circa la possibilità di godere di questa rivalutazione per simili marchi.

Fortunatamente il nullaosta dell’Agenzia Entrate è avvenuto con la risposta all’interpello n. 956-2846/2020 di aprile 2021 che ha precisato come sia importante che tali marchi siano tuttavia ancora tutelati alla data del 31 dicembre 2020.

Via libera, dunque, alla rivalutazione dei marchi autoprodotti senza il sostenimento di costi di acquisto, anche qualora non fossero stati registrati (la tutela è data dal preuso precedente).

Data la possibilità di far slittare i termini per l’approvazione del bilancio 2020 rispetto ai canonici 120 giorni, appare opportuno prendersi il tempo per valutare questa interessante occasione che presenta un costo estremamente ridotto rispetto all’utilità che può portare alle aziende.

Con riferimento alla stima del valore dei marchi per una impresa di ridotte dimensioni il perito molto probabilmente farà riferimento all’approccio reddituale, attraverso il metodo dei tassi di royalty. Si tratta di una stima che determina il valore del marchio in base alle royalty che un terzo sarebbe disponibile a pagare per ottenere la licenza d’uso del marchio.

A livello di formula, in primo luogo viene selezionato un tasso di royalty praticato sul mercato, mediante l’analisi di transazioni commerciali comparabili per tipologia merceologica dei beni e per forza del marchio attraverso l’uso di banche dati di cui dispone il valutatore. Dopodiché, il tasso di royalty viene applicato al fatturato che si prevede possa essere originato dai prodotti contrassegnati dal marchio:

dove:

V: fair value dell’asset immateriale;

r: tasso di royalty %;

n: durata di vita economica del marchio;

St: fatturato atteso nell’anno t ragionevolmente imputabile al marchio;

vt: coefficiente di attualizzazione adottando un tasso di capitalizzazione (o di attualizzazione).

Va poi detto che St va depurato dall’effetto fiscale ad un’aliquota predeterminata. Inoltre, occorre attualizzare le royalty dopo aver considerato i costi di mantenimento medi annui dei marchi stessi. E quindi nella formula saranno introdotti anche:

C: costi di mantenimento del marchio medi annui;

tax: coefficiente fiscale applicabile.

Conclusioni

I benefici derivanti dall’applicazione della rivalutazione dei beni d’impresa impongono alle imprese una valutazione di convenienza relativamente alla possibilità di rivalutare i propri marchi, anche autoprodotti e non registrati.

A tal fine appare utile incaricare un esperto che sappia valutare i suddetti marchi non solo per fornire un valore che poi determinerà la rivalutazione con effetti solo civilistici o anche fiscali, ma anche per fornire una consulenza a 360°. Può infatti essere l’occasione per fornire all’azienda una lettura del proprio business, per capire se l’azienda sta creando o distruggendo valore; non si dimentichi, infatti, che l’azienda deve presentare una capacità futura di riassorbimento dei maggiori ammortamenti generati dalla rivalutazione dei marchi. Altrimenti la rivalutazione creerebbe non pochi problemi.

Del resto, il perito non si limiterà a stimare il valore del marchio: occorre anche assicurarsi che il valore del marchio risulti coerente rispetto alla stima del valore dell’avviamento in senso lato quale differenziale fra valore aziendale totale e attività tangibili (patrimonio netto contabile): deve, in altre parole, residuare spazio di valore per le altre componenti intangibili.

Con un investimento di tempo contenuto per l’impresa: sarà sufficiente dedicare al valutatore alcune ore per illustrare l’azienda e per individuare i fatturati storici imputabili ai marchi da rivalutare.

Attenzione poi ad un ultimo aspetto: i marchi aziendali – anche autoprodotti, lo ribadiamo – sono rivalutabili anche in ipotesi di aziende in perdita o in situazione di difficoltà: tante volte, infatti – specie in questi contesti economici caratterizzati dalla diffusione del Covid – il marchio non è valorizzato al meglio e dunque ad un valore aziendale contenuto potrebbe corrispondere una valutazione del marchio, in ipotesi di HBU (hight best use), anche rilevante.

Con la risoluzione 29EE del 30 aprile sono stati diffusi i codici per il versamento dell’imposta sostitutiva:

  • 1857 denominato “Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
  • “1858” denominato “Imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
  • “1859” denominato “Imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”.

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