La Rottamazione Quinquies è finalmente entrata in vigore dal 1° gennaio scorso dopo essere stata inserita all’interno della legge di bilancio 2026 (stiamo parlando dell’art. 1 della legge n.199/2025 dal comma 82 al 110, liberamente visibile su www.centrostudisances.it – sez. Documenti).
Tale norma, come già chiarito dai media in questi giorni, permette di estinguere i debiti fiscali e contributivi pagando solo il capitale, con tasso d’interesse ridotto al 3% in casi di pagamento dilazionato. I contribuenti potranno dunque anche rateizzare l’importo fino a 9 anni, con un massimo di 54 rate da minimo 100 euro.
Nello specifico, possono aderire cittadini e imprese con debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023, derivanti da imposte dichiarate ma non versate.
La norma infatti stabilisce che <<I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti a INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento>>.
Sono dunque esclusi i tributi derivanti da accertamenti fiscali. In pratica, l’adesione è consentita solo a chi ha presentato la dichiarazione dei redditi.
Detto ciò, si segnala un’anomalia della norma legata alla decadenza di tale beneficio.
La norma, infatti, prevede al comma 95 che si decade col mancato pagamento di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata ma attenzione a queste condizioni, se il contribuente dovesse chiedere di dilazionare in 3 rate e non dovesse pagare la seconda rata potrebbe comunque salvare la rottamazione (il che vuol dire evitare di tornare alla richiesta tributaria originale).
Facciamo un esempio: si pensi a un debito di 900 mila euro che con la rottamazione (e dunque senza sanzioni e interessi) dovesse dimezzarsi arrivando a 450 mila. Ebbene, per semplificare se il contribuente dovesse chiedere di rateizzare in 3 rate potrebbe pagare la prima di 150 mila e l’ultima di 150 mila e avere la rottamazione in piedi pur saltando la seconda rata.
Dott. Danilo Romano
Avv. Matteo Sances
