Sconti fiscali per chi investe nelle start-up innovative

 Sconti fiscali per chi investe nelle start-up innovative
[dropcap]È[/dropcap] stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 il Decreto del Ministero dell’Economia attuativo del Decreto Legge n. 179/2012 a favore degli investitori nelle start-up innovative.

Oggetto della agevolazione sono i «conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio» (art. 3, primo comma, del Decreto).

È importante ricordare che l’agevolazione è riconosciuta sia in sede di costituzione di una nuova start-up, sia qualora si proceda ad aumentare il capitale sociale di una start-up già esistente.

Gli investimenti indiretti sono agevolati solo se avvengono attraverso intermediari (società di capitali ovvero Organismi di investimento collettivo del risparmio, in sigla “Oicr”) che detengono partecipazioni di start-up innovative pari almeno al 70 % degli investimenti risultanti dal rendiconto di gestione (per gli Oicr) ovvero del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie (per le altre società di capitali).

Per le persone fisiche la detrazione di imposta è pari al 19% della somma investita con un tetto massimo di 500. 000 euro per ciascun periodo di imposta agevolato. I soggetti passivi Ires (Imposta sul reddito delle società) possono beneficiare di una deduzione dal reddito imponibile pari al 20 % dell’ investimento effettuato con un tetto che non può superare gli 1,8 milioni di euro. Se il conferimento è effettuato in start-up sociali il tetto è pari al 25 %, mentre sale al 27 % se la start-up in questione si occupi esclusivamente di prodotti o servizi tecnologici innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Sono escluse dalle agevolazioni appena illustrate, tra le altre, le start-up del settore delle costruzioni navali, dello acciaio e del carbone, nonché le imprese in difficoltà secondo la normativa dell’ Unione Europea.

Studio Legale e Tributario Garaffa & Manenti

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