Se il Fisco ammette errori nel processo va condannato

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Una svolta significativa arriva dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n.3588/2026 mette un freno a una prassi consolidata quanto penalizzante per i contribuenti: ossia la mancata condanna alle spese del fisco che riconosce l’errore durante il processo.

Secondo la Suprema Corte, dunque, se l’Amministrazione annulla un atto illegittimo dopo che il cittadino/contribuente ha presentato ricorso questa deve essere condannata a pagare le spese di giudizio.

Il caso sottoposto al vaglio dei supremi giudici nasce dall’impugnazione di atti esattoriali da parte di un contribuente per vizi di notifica, decadenza nonché per prescrizione.

Durante il corso del processo, l’ente creditore aveva proceduto all’annullamento in autotutela di parte degli atti esattoriali, portando i giudici di merito a dichiarare la cessazione della materia del contendere e a compensare le spese, lasciando di fatto i costi della difesa a carico del cittadino/contribuente.

La Suprema Corte ha ribaltato questo orientamento dichiarando nella predetta ordinanza n.3588/2026 che: “Per quanto attiene, poi, all’ulteriore profilo di compensazione delle spese di lite, disposta in ragione della cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato … questa Corte ha statuito che, in assenza di ulteriori elementi giustificativi, è illogica la decisione di disporre la compensazione delle spese, … in ragione dell’intervenuto annullamento dell’atto impugnato in autotutela, nel corso del giudizio, da parte dell’Amministrazione, avendo l’azione di quest’ultima comunque comportato la necessità, per il contribuente, di svolgere attività difensiva”.

Il principio cardine che si evince dallo stralcio dell’ordinanza sopra riportata è cristallino: l’annullamento dell’atto in corso di causa non cancella l’errore originario dell’Ufficio, che ha costretto il cittadino/contribuente ad attivarsi legalmente, a nominare un difensore e a versare il contributo unificato.

Succede spesso che i cittadini si scontrano con l’Amministrazione che, pur di fronte a palesi illegittimità, non annulla gli atti in tempi rapidi. Questi ritardi obbligano alla via giudiziaria.

In precedenza, molti giudici di merito tendevano a non condannare l’Amministrazione alle spese proprio perché l’atto era stato infine rimosso. L’ordinanza in commento chiarisce invece che l’annullamento sopravvenuto è, al contrario, la conferma che il ricorso era necessario e fondato.

A ogni modo, l’orientamento espresso dai supremi giudici trova riscontro concreto in casi già affrontati dalla giurisprudenza di merito (seppur isolati), come quello riguardante un pignoramento da mezzo milione di euro notificato dall’Agenzia Entrate-Riscossione a una azienda della periferia di Brindisi. (si veda ordinanza Tribunale Brindisi del 25.06.2025 disponibile su www.centrostudisances.it  – sez. Documenti).

In quell’occasione, nonostante il concessionario avesse provveduto a cancellare il pignoramento in corso di causa, il Tribunale Civile di Brindisi non si è limitato a chiudere la controversia ma ha condannato l’ente a pagare oltre 1.500 euro di spese legali.

Infatti, riconoscendo l’illegittimità dell’operato del concessionario e il grave danno subito dall’azienda, il predetto ente veniva condannato in virtù del fatto che “…l’iniziativa processuale della società contribuente si fosse resa necessaria per la tutela del proprio diritto a non subire un’ingiusta esecuzione”.