Sentenze con più parti in causa, il registro è in proporzione

Il litisconsorzio facoltativo
Il documento di prassi di oggi trae spunto da alcuni quesiti riguardanti la corretta tassazione, ai fini dell’imposta di registro, degli atti giudiziari emessi a conclusione di procedimenti, instaurati tra una pluralità di soggetti per tutelare, nell’ambito del litisconsorzio facoltativo, un diritto lorospettante “come singoli” nei confronti di un’amministrazione dello Stato. In base all’istituto del litisconsorzio facoltativo (art. 103 del Codice di procedura civile) più parti possono agire nello stesso processo quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono o quando la decisione dipende, totalmente, dalla risoluzione di questioni identiche.
Le istruzioni agli uffici
Nel merito, l’Agenzia accoglie i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’imposta di registro non colpisce l’atto, ma il rapporto in esso racchiuso. In altre parole, il presupposto deve essere individuato “nell’atto giuridico avete contenuto economico in quanto considerato nella sua idoneità a produrre ricchezza” e, quindi, espressione di capacità contributiva. Quindi, se nell’ambito di un litisconsorzio ciascun soggetto agisce per la tutela di un autonomo diritto, ogni attore privato, parte del processo, sarà responsabile del pagamento dell’imposta di registro relativa esclusivamente alla propria posizione giuridica. L’imposta non dovrà essere quindi liquidata interamente a tutte le parti in causa, ma dovrà essere richiesta “pro-quota”, sulla base del singolo rapporto giuridico oggetto della decisione della sentenza.
Chiarimenti anche sulla prenotazione a debito
Quanto alla corretta applicazione dell’istituto della prenotazione a debito, la risoluzione chiarisce che nell’ipotesi in cui i procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale si concludono con la compensazione delle spese di giudizio, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell’imposta va corrisposta dall’altra parte processuale. Tale principio trova applicazione anche nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR n. 131 del 1986, provveda alla richiesta di registrazione il cancelliere. Anche se la parte privata non si attiva spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, l’ufficio dell’Agenzia notifica i relativi avvisi nei confronti dei soggetti interessati e procede comunque alla registrazione della sentenza.In tal senso sono rivisti i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 450 del 2008.
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