Senza replica l’accertamento è nullo

È illegittimo l’accertamento che non replica alle giustificazioni fornite dal contribuente.
A queste conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (sentenza n.10/05/2012), la quale ha dichiarato che laddove si sia integrato il contraddittorio precedentemente l’emissione dell’accertamento fiscale – nel caso di specie si trattava di Redditometro – le giustificazioni del contribuente devono essere attentamente considerate dall’Amministrazione finanziaria.
Non solo.
I giudici di Reggio Emilia giungono anche alla conclusione che allorquando l’avviso di accertamento non riporti nella motivazione una puntuale contestazione alle giustificazioni avanzate dal contribuente esso è da intendersi non adeguatamente motivato e dunque nullo (in tal senso anche le sentenze della Corte di Cassazione n.4624/2008 e n.14122/09).
Tale sentenza, dunque, cerca di spingere inevitabilmente verso la direzione indicata dallo Statuto dei diritti del Contribuente da sempre orientato verso la buona fede dei rapporti tra contribuente e Fisco (a tal proposito si veda art. 10 della legge n.212 del 27/07/2000).
Avv. Matteo Sances
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STUDIO LEGALE TRIBUTARIO SANCES collabora con “Il giornale delle pmi” commentando sentenze in materia tributaria e bancaria.
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