SISTRI: continuano a semplificare…

 SISTRI: continuano a semplificare…

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[dropcap]C[/dropcap]on il D.M. 126 del 26 aprile 2014 il Ministero dell’Ambiente ha ulteriormente compresso il numero delle aziende che devono essere iscritte obbligatoriamente al sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Infatti, è stato nuovamente riscritto il comma 1 dell’articolo 188 Ter del Testo Unico in materia ambientale Decreto Legislativo 152/2006 introducendo, per le aziende produttori iniziali di rifiuto pericoloso, la soglia minima di più di 10 (dieci) “dipendenti” per essere iscritte obbligatoriamente al SISTRI.

È importante soffermarsi sulla definizione di dipendenti che è riportata all’articolo 2 comma c tratta dal Testo Unico sul SISTRI, il Decreto Ministeriale 52/2011.

I “dipendenti” sono il numero di addetti, ossia le persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera.

I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e inferiore più vicino.

Quindi più che “dipendenti” dovremmo parlare di U.L.A. (Unità Lavorative Annue) che, ricordiamo, comprendono anche il numero dei titolari ed eventuali loro familiari che partecipano attivamente al processo produttivo aziendale indipendentemente dal loro inquadramento.

Il numero dei dipendenti/U.L.A. è quello riferito alla data di iscrizione dell’azienda al SISTRI e deve essere aggiornato alle posizioni in essere al 31 dicembre di ogni anno.

Il numero di dipendenti/U.L.A. di ciascuna unità locale determina il contributo annuo da versare al sistema.

Alla luce dell’ultima semplificazione normativa, le aziende produttori iniziali di rifiuto pericoloso che hanno fino a 10 (dieci) dipendenti/U.L.A. non hanno più l’obbligo di essere iscritte al SISTRI.

Una domanda sorge spontanea.

Le aziende che negli scorsi anni si sono iscritte al SISTRI perché produttori iniziali di rifiuto pericoloso  che hanno fino a 10 (dieci) dipendenti/U.L.A. come sono considerate dal sistema di tracciabilità?

Queste aziende, ve ne sono decine di migliaia, risultano iscritte al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell’articolo 188 Ter del Testo Unico in materia ambientale Decreto Legislativo 152/2006.

Le aziende possono decidere di rimanere iscritte o possono richiedere la cancellazione.

Se un’azienda decide di rimanere iscritta al SISTRI pur non essendo in possesso dei requisiti minimi, deve pagare il contributo annuale e gode di tutti i benefici del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Le aziende iscritte che, invece, decidono di cancellarsi dal SISTRI per mancanza dei requisiti minimi (produttori iniziali di rifiuto pericoloso ma fino a 10 dipendenti/U.L.A.) possono farlo in qualunque momento. Se decidono di cancellare la loro posizione SISTRI, consigliamo di farlo entro l’anno.
Attualmente la cancellazione può essere effettuata telefonicamente chiamando il CALL Center del SISTRI 800 00 38 36 oppure direttamente utilizzando il proprio dispositivo USB che dopo essere stato aggiornato consente, nella funzione “Gestione Azienda”, di operare la cancellazione dal sistema.

Ricordiamo che dopo la cancellazione si deve restituire il dispositivo USB.

Ricordiamo, altresì, che le aziende che cancellano la loro posizione SISTRI dovranno registrare i movimenti di rifiuto pericoloso sul registro di carico e scarico, dovranno verificare tutti i dati riportati sul formulario e compilare il MUD l’anno successivo.

Dovranno anche firmare la scheda SISTRI Area Movimentazione che il trasportatore obbligatoriamente dovrà compilare per prendere in consegna il rifiuto pericoloso dal produttore iniziale che non si è iscritto o si è cancellato dal sistema per mancanza dei requisiti minimi.

Il D.M. 126 del 26.04.2014 non fa menzione del contributo annuo delle aziende iscritte e che per mancanza di requisiti minimi decidono la cancellazione.

In buona sostanza se un’azienda è iscritta al SISTRI, pur non avendo i requisiti minimi, il sistema la gestisce come un’azienda iscritta su base volontaria.

L’azienda iscritta su base volontaria ha l’obbligo di pagare il contributo in funzione del numero di dipendenti/U.L.A. per ciascuna unità locale.
Ricordiamo che la data ultima per pagare il contributo al SISTRI è il 30 giugno 2014.

Non applicandosi le sanzioni, il termine del 30 giugno, di fatto è esteso al 31 dicembre 2014.

È ragionevole pensare che le aziende, che per mancanza dei requisiti minimi decidono la cancellazione dal sistema di tracciabilità dei rifiuti entro il corrente anno non debbano versare il contributo di iscrizione al SISTRI per l’anno 2014.

Spesso, però, le cose ragionevoli non sempre appartengono al nostro ordinamento.

PS: Il Ministero dell’Ambiente, con nota pubblicata sul sito del SISTRI, ha ufficializzato che le aziende che intendono cancellarsi dal sistema di tracciabilità dei rifiuti non devono pagare il contributo per l’anno 2014.

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