Società Benefit: come ottenere il credito d’imposta per la costituzione o trasformazione

 Società Benefit: come ottenere il credito d’imposta per la costituzione o trasformazione

Si avvicina la data del 31 dicembre 2022 e molti dei crediti d’imposta istituiti dal legislatore in questi anni potranno chiudere i battenti o potranno vedersi ridurre l’aliquota. Sembrerebbe non sia così per il credito d’imposta per le Società Benefit, che potranno continuare a godere del credito di imposta anche in futuro. Tuttavia, resta valido il suggerimento di costituire la società benefit entro la fine dell’anno.

Cosa sono le società Benefit

Le Società Benefit sono un tipo di società che opera per conseguire un profitto e contestualmente, si impegna ad arrecare benefici alla comunità del luogo in cui sviluppa il proprio business. Si tratta di una trasformazione positiva del concetto d’impresa a scopo di lucro finalizzata non solo a fare utili, ma anche a rendere più adeguati i modelli aziendali mirando ad apportare un beneficio comune, un impatto positivo sulla comunità e sulla biosfera. Il raggiungimento di tali obiettivi deve avvenire in modo responsabile, sostenibile e trasparente, secondo i criteri e ruoli stabiliti dalla Legge. Le Società Benefit sono state introdotte in Italia con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (commi 376-383) – Legge di stabilità 2016.

Le agevolazioni per le Società Benefit

Le società benefit hanno ricevuto risorse con il Decreto Rilancio, stanziate per sostenere il rafforzamento del loro sistema. Nello specifico il Governo ha previsto, all’articolo 38 ter, il riconoscimento di un bonus società benefit. Si tratta di un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit.

L’articolo 19 bis della Legge di conversione del Decreto Sostegni Bis poi, ha confermato la proroga del credito d’imposta per le società benefit al 31 dicembre 2021 e l’ampliamento dei costi agevolati.

Il fondo per garantire la richiesta di contributi è stato attivato il 18 novembre 2021 dal Mise con un apposito atto, il Decreto Mise 12 novembre 2021 pubblicato in GU Serie Generale n.140 del 19-06-2001. Per la misura il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione complessivamente 10 milioni euro, di cui 7 milioni per il credito d’imposta, mentre 3 milioni sono finalizzati ad attività di promozione. Lo scopo è quello di incentivare la creazione di nuove società benefit e di favorire la trasformazione di aziende con altra forma giuridica in società benefit. Infine, con il Decreto Direttoriale 4 maggio 2022, il Mise ha stabilito quali sono i criteri e le modalità per presentare domanda.

Chi sono i beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione che, alla data di presentazione dell’istanza:

  • sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
  • hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 – data di entrata in vigore del decreto rilancio – fino al 31 dicembre 2021;
  • disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia;
  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

Quali sono le spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 38-ter, comma 2-bis, del decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:

  • le spese notarili e d’iscrizione nel Registro delle imprese;
  • le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

La procedura per richiedere il credito d’imposta Società Benefit

Il MISE ha predisposto una apposita procedura per la richiesta del credito di imposta. La domanda andava tuttavia effettuata (per le costituzioni avvenute nel 2021) entro il 15 giugno 2022.

Inoltre:

  • il codice tributo da utilizzare in compensazione nel modello F24, per usufruire del credito di imposta, è il 6976.
  • Il credito di imposta è usufruibile nei limiti delle agevolazioni de minimis

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