Società estera con stabile organizzazione in italia? Parola alla Cassazione

Ai fini I.V.A., la mera esistenza in Italia di un ufficio con funzioni direttive di una società straniera non è idonea, di per sé, a configurare l’esistenza di una “stabile organizzazione” dell’Ente ai sensi dell’art.5 della Convenzione OCSE.
Ciò in quanto, secondo un’ormai consolidata giurisprudenza europea, per poter affermare l’esistenza di una stabile organizzazione è necessario che vi sia un centro di attività capace di produrre beni e prestare servizi in modo autonomo, ossia utilizzando sufficienti risorse umane e tecniche.
E’ questo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione che, con recente sentenza, ha respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la quale erano stati annullati una serie di avvisi di accertamento emessi nei confronti di due società per azioni (Sentenza n. 12237 del 2018 depositata in Cancelleria il 18.05.2018, Presidente Dott. Carlo PICCININNI, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).
Nel caso in questione, due S.p.A. avevano costituito un Consorzio, la cui sede legale era stata fissata in Francia. Le predette società, inoltre, avevano istituito in Italia una sede di direzione del Consorzio, la quale veniva utilizzata dai manager del Gruppo per svolgere alcune riunioni.
Proprio in ragione di quest’ultima circostanza (ossia del fatto che il Consorzio disponesse di una sede di direzione in Italia), l’Agenzia delle Entrate riteneva che il Gruppo avesse una stabile organizzazione in Italia e dunque dovesse pagare le tasse anche in Italia.
Per tale motivo, dunque, l’Ufficio notificava alle due S.p.A. una serie di avvisi di accertamento con i quali recuperava a tassazione l’I.V.A. per l’anno d’imposta 2002 relativa alle operazioni compiute in favore del Consorzio.
Le contribuenti impugnavano i predetti avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, la quale accoglieva il ricorso.
Per tale motivo, quindi, l’Amministrazione Finanziaria presentava appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, la quale confermava le statuizioni dei Giudici di Primo Grado.
A seguito di ciò, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza d’appello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sottolineando, con il primo motivo di ricorso, come i Giudici di Secondo Grado avessero erroneamente ritenuto che la nozione di stabile organizzazione rilevante ai fini delle imposte dirette fosse diversa dalla nozione di centro di attività stabile”. L’Ufficio, inoltre, evidenziava, con il secondo motivo del ricorso, come la Commissione Tributaria Regionale non avesse preso in considerazione il fatto che il Consorzio avesse istituito una sede direttiva in Italia, all’interno della quale venivano svolte delle riunioni tra i manager del Gruppo. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, tale elemento costituiva una prova del fatto che il Consorzio avesse costituito in Italia una stabile organizzazione.
I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto infondati entrambi i motivi di impugnazione, affermando che “La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di I.V.A., la nozione di “stabile organizzazione” di una società straniera in Italia va desunta dall’art.5 del Modello di Convenzione Ocse contro la doppia imposizione e dal suo Commentario con l’integrazione dei requisiti prescritti dall’art.9 della Sesta Direttiva CEE n.77/388…per l’individuazione di un centro di attività stabile. Quest’ultimo, così come definito dalla giurisprudenza europea, consiste in una struttura dotata di personalità giuridica, alla quale la società straniera abbia affidato anche di fatto la cura di affari (…). La prova dello svolgimento di tale attività da parte del soggetto nazionale può essere ricavata, oltre che dagli elementi indicati dall’art.5 del Modello di Convenzione OCSE, anche da elementi indiziari, quali l’identità delle persone fisiche che agiscono per l’impresa straniera e per quella nazionale, ovvero la partecipazione a trattative o alla stipulazione di contratti, indipendentemente dal conferimento di poteri di rappresentanza … Ebbene, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, “per poter essere considerato un centro di attività di cui si riferiscono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di un soggetto passivo, è necessario che tale centro di attività presenti un grado sufficiente di stabilità e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le operazioni di cui trattasi (…), mentre non costituisce “un centro di attività stabile un’installazione fissa utilizzata al solo fine di effettuare, per conto dell’impresa, attività di carattere preparatorio o ausiliario quali l’assunzione del personale o l’acquisto dei mezzi tecnici necessari allo svolgimento dell’attività dell’impresa (…). Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi non condivisibile l’assunto dell’Ufficio ricorrente, secondo cui l’esistenza in Italia di una sede di direzione della società contribuente varrebbe a configurare una stabile organizzazione della società ai sensi dell’art. 5 del Modello di Convenzione OCSE. Invero, nel caso concreto in esame, i giudici di merito, valutando sul piano sostanziale le circostanze di fatto, hanno legittimamente ritenuto, con motivazione congrua ed immune da vizi di logicità, che la sussistenza in Italia di una sede di direzione del Consorzio non costituisce circostanza idonea ad integrare il presupposto – la stabile organizzazione nel territorio dello Stato – necessario per l’imponibilità … delle prestazioni del gruppo.
Alla luce di quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che non è sufficiente l’esistenza, all’interno dello Stato italiano, di una mera sede di direzione appartenente ad una società straniera per poter affermare che quest’ultima abbia una “stabile organizzazione” in Italia ai sensi dell’art.5 della Convenzione OCSE.
Avv. Matteo Sances
Avv. Hiroshi Pisanello
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