Startup e PMI innovative: nuove regole migliorative sulle detrazioni fiscali

 Startup e PMI innovative: nuove regole migliorative sulle detrazioni fiscali

La Camera dei deputati ha dato parere favorevole alla proposta di legge (denominata legge “Centemero” a nome del primo deputato firmatario) che ha l’obiettivo di potenziare l’investimento, anche tramite fondi, in PMI e startup innovative sfruttando la leva fiscale.

Gli articoli della proposta di legge individuano i destinatari della misura che sono startup e le pmi innovative, facendo riferimento all’attuale disciplina, cioè l’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012 per le prime e l’articolo 4 del Dl 3/2015 per le seconde e chiarisce che gli investimenti in startup e pmi innovative secondo il regime de minimis , che laddove in capo alla persona fisica non vi sia capienza per la detrazione d’imposta, questa non vada perduta, ma sia trasformata in un credito d’imposta da utilizzare in dichiarazione nell’attuale periodo d’imposta o nei successivi.

In pratica, per il prossimo periodo d’imposta non sarà più applicabile la disposizione, contenuta nei decreti attuativi, che, in caso di incapienza, consente la detrazione dell’eccedenza nei tre periodi di imposta successivi a quello di effettuazione dell’investimento.  Si potrà quindi sfruttare la detrazione Irpef in regime de minimis per gli investimenti in startup e Pmi innovative, sia diretti che operati tramite Oicr, in misura pari al 50% in luogo di quella ordinaria del 30%, anche dopo i tre anni, in quanto l’eccedenza si trasforma ora in un credito d’imposta che non scade ed è quindi recuperabile.

La proposta di legge interviene anche sulla detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in startup e pmi innovative acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. La detassazione è mantenuta solo per gli investimenti con detrazione al 30% e non per quelli in de minimis con detrazione al 50%. Per le pmi innovative aggiunta la condizione che si tratti di pmi non quotate e che non hanno operato in alcun mercato, o vi operano da meno di 7 anni, o necessitano di un investimento iniziale superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. E’ possibile applicare la stessa detassazione anche per i redditi di capitale realizzati da persone fisiche che investono in Oicr, residenti in Italia, Ue o See, che investono prevalentemente in startup o pmi innovative. Similmente all’investimento diretto, anche per l’indiretto le quote degli Oicr devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni, e la detassazione riguarda gli investimenti con detrazione al 30% e non anche quelli in de minimis.

Nell’ipotesi di reinvestimento entro un anno in startup o pmi innovative, la norma prevede che l’esenzione è accordata se le partecipazioni cedute erano in possesso dell’investitore al 25 luglio 2021 e purché le PMI oggetto di reinvestimento abbiano le condizioni previste dal regolamento comunitario. È previsto poi che l’esenzione fiscale non si applichi anche alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento.

Innalzato da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (Sis) disciplinate dall’articolo 1, comma 1, lettera i quater), del Tuf. La proposta di legge punta alla creazione di condizioni di contesto e di mercato ancora più favorevoli alla crescita imprenditoriale anche attraverso il consolidamento dei percorsi di incubazione e accelerazione professionali e con una efficace allocazione degli investimenti pubblici e privati.

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