Dal 1° gennaio 2026 la fiscalità italiana sulle cripto-attività entra in una fase più netta e, per molti contribuenti, più onerosa: l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi qualificati come redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR si applica, in via generale, con aliquota del 33 per cento. La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) lo ha stabilito espressamente per i redditi realizzati dal 1° gennaio 2026.
A fine 2025, tuttavia, il legislatore è intervenuto nuovamente con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) introducendo una deroga mirata: per i token di moneta elettronica denominati in euro, come definiti dal Regolamento (UE) 2023/1114 MiCAR, l’aliquota torna al 26 per cento, e vengono chiarite anche alcune ipotesi di neutralità fiscale nelle conversioni euro ↔ token euro.
Parallelamente, la stessa manovra aggancia il tema cripto alla dimensione welfare: viene previsto l’adeguamento del regolamento ISEE (DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) per includere tra le componenti del patrimonio mobiliare anche le giacenze in criptovalute.
1. Regola generale 2026: 33 per cento su plusvalenze e proventi cripto
Il perno resta l’articolo 1, comma 24 della Legge 207/2024, che dispone l’aliquota del 33 per cento per le plusvalenze e gli altri proventi ex c-sexies TUIR realizzati dal 1° gennaio 2026.
Operativamente, ciò significa che, salvo eccezioni specifiche, la cessione a titolo oneroso, la permuta fiscalmente rilevante e le altre forme di realizzo su Bitcoin, Ethereum, altcoin e stablecoin non euro ricadono nella nuova aliquota.
Un corollario importante è che la disciplina non si attiva per la sola detenzione: l’imposizione si manifesta quando si realizza un provento o una plusvalenza secondo le regole del TUIR e del D.Lgs. 461/1997 (richiamato dalla norma).
2. Eccezione 26 per cento: cosa sono i token di moneta elettronica denominati in euro
La Legge 199/2025 inserisce, in coda al comma 24 della Legge 207/2024, una previsione di favore: l’aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, si applica ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, richiamando espressamente la definizione MiCAR (articolo 3, paragrafo 1, numero 7).
La stessa disposizione nazionale definisce, ai fini fiscali, quando un token è da considerarsi token di moneta elettronica denominato in euro: valore stabilmente ancorato all’euro e fondi di riserva detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea.
Attenzione tecnica: il perimetro non coincide con la nozione generica di stablecoin. In chiave fiscale 2026, conta la qualificazione giuridica MiCAR e la denominazione in euro con i requisiti di riserva indicati dalla norma interna.
3. Eventi fiscalmente neutrali: euro ↔ token euro e rimborso a valore nominale
La Legge 199/2025 introduce due chiarimenti di neutralità fiscale, molto rilevanti per la gestione della liquidità:
Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro.
Non costituisce realizzo fiscale il rimborso in euro del relativo valore nominale.
In pratica: caricare euro su un EMT euro o riscattarlo a valore nominale, se rientra nei requisiti, non genera di per sé un evento imponibile.
4. L’equivoco più comune: convertire Bitcoin in stablecoin euro non è neutrale
La neutralità riguarda lo scambio tra euro e token euro, non la conversione da cripto volatile a token euro. Se si passa da BTC a un EMT euro, l’evento imponibile si consuma sulla dismissione del BTC: la plusvalenza su Bitcoin segue la regola generale del 33 per cento. La “busta” finale (euro o token euro) non sterilizza l’imponibilità del realizzo sull’asset ceduto.
Esempio numerico: nel 2023 acquisto 1 BTC a 20.000 euro. Nel 2026 converto 1 BTC in un EMT euro quando BTC vale 80.000 euro. La plusvalenza è 60.000 euro e l’imposta sostitutiva, per la componente BTC, è 19.800 euro (60.000 × 33%). La circostanza che il controvalore sia in token euro non cambia la natura dell’evento di realizzo sul BTC.
5. Proventi da detenzione e impiego: perché l’aliquota può divergere
Il testo della Legge 199/2025 parla di operazioni di detenzione, cessione o impiego degli EMT euro e collega tali redditi al 26 per cento.
Ne deriva una segmentazione pratica:
proventi e redditi riferibili a EMT euro, se ricadono nell’alveo della disposizione speciale, si orientano al 26 per cento;
proventi su cripto diverse (inclusi staking, lending e analoghi, quando qualificati come proventi rilevanti ai fini del c-sexies) restano, in via generale, nel 33 per cento dal 2026.
Qui la corretta qualificazione del reddito e la documentazione delle movimentazioni diventano determinanti, soprattutto per chi opera su piattaforme con reportistica incompleta o multi-chain.
6. Tabella operativa 2026: aliquote e neutralità per le casistiche più frequenti
| Fattispecie | Asset / controvalore | Trattamento 2026 |
|---|---|---|
| Vendita o conversione di cripto volatile con realizzo (es. BTC, ETH, altcoin) | Verso euro o verso qualsiasi token | 33% sulla plusvalenza/provento |
| Cessione/impiego di stablecoin non euro (es. ancorate a USD) | Qualsiasi | 33% in via generale |
| Operazioni su EMT euro MiCAR: detenzione/cessione/impiego che generano redditi rilevanti | Token di moneta elettronica denominati in euro | 26% (deroga) |
| Conversione euro ↔ EMT euro | Euro e token euro | Neutrale, nessun realizzo |
| Rimborso EMT euro a valore nominale in euro | Token euro → euro | Neutrale |
7. Impatto ISEE: le cripto entrano nel patrimonio mobiliare
La Legge 199/2025 prevede l’adozione di misure attuative e le modifiche al DPCM 159/2013 per inserire, tra le componenti del patrimonio mobiliare, le giacenze in valute, in criptovalute e anche le rimesse verso l’estero tramite money transfer o contante non accompagnato.
Questo passaggio sposta il tema cripto dal solo perimetro tributario dichiarativo a quello delle prestazioni sociali agevolate: aumenta il valore della tracciabilità, della coerenza tra dichiarato fiscale e consistenze patrimoniali e, soprattutto, della prova documentale della consistenza a fine periodo.
8. Pianificazione 2025-2026: tre considerazioni tecniche per evitare errori costosi
Primo: il differenziale tra 26 e 33 per cento è reale ma va misurato sul delta imponibile, non sul controvalore totale. Un aumento di 7 punti su una plusvalenza di 10.000 euro implica 700 euro di maggiore imposta, non un impatto “catastrofico” sul portafoglio; l’errore frequente è assumere decisioni di investimento guidate solo dall’aliquota.
Secondo: la distinzione tra neutralità euro ↔ token euro e imponibilità delle conversioni cripto → token euro è il cuore operativo della riforma. È il punto su cui si concentra la maggior parte delle contestazioni potenziali, perché nella pratica molti exchange presentano la conversione come semplice swap.
Terzo: se si utilizzano EMT euro per gestione della liquidità, serve una verifica sostanziale del requisito MiCAR e della denominazione in euro, perché la norma fiscale non premia una stablecoin “chiamata euro”, ma un token giuridicamente qualificabile come token di moneta elettronica denominato in euro con riserve coerenti e soggetti autorizzati UE.
La tassazione crypto 2026 in Italia si può sintetizzare così: 33 per cento come regola generale per i realizzi su cripto-attività, 26 per cento come eccezione circoscritta agli EMT euro MiCAR, con neutralità esplicita per le sole conversioni tra euro e token euro e per il rimborso nominale.
In parallelo, l’ingresso delle criptovalute nel perimetro ISEE alza il livello di attenzione richiesto su rendicontazione, riconciliazione delle posizioni e conservazione dei dati.

Dottore commercialista e revisore legale. Giornalista pubblicista. Esperto in finanza innovativa e startup.
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