Tribunale di Milano: socio di snc non paga i contributi se non lavora

 Tribunale di Milano: socio di snc non paga i contributi se non lavora

Si segnala un’importante sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro. I Giudici, infatti, hanno annullato migliaia di euro di contributi richiesti a un contribuente lombardo e sancito che il socio di una società in nome collettivo (snc) non è tenuto a pagare i contributi all’Inps se non partecipa all’attività aziendale.

Con sentenza n.2763 depositata lo scorso 17 novembre – pronuncia passata in giudicato in questi giorni poiché non appellata dall’Inps – i Giudici di Milano hanno chiarito dunque che “… In linea di principio il primo requisito da accertare è l’attiva partecipazione del socio amministratore in quelle attività operative che caratterizzano l’oggetto sociale, in misura prevalente rispetto ai fattori produttivi… Va poi ricordato che l’art.11, comma 12 DL 31.05.2010 n.78 …. Ha fornito un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 208 della legge 662/96…” (sentenza visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).

Nel caso di specie il contribuente, difeso in giudizio dall’Avv. Matteo Sances, ha non solo dimostrato nel corso del processo di non partecipare all’attività aziendale ma ha anche evidenziato come l’Istituto non possa pretendere alcun contributo senza dare prova dello svolgimento dell’attività lavorativa all’interno della società.

Ebbene, sul punto la sentenza chiarisce “Si osserva che nel caso di specie l’ente previdenziale ha desunto l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente non già sulla base di accertamento effettivo del ruolo da questi ricoperto in seno all’azienda … la pretesa dell’ente previdenziale di desumere dai meri indizi … non può ritenersi in questa sede fondata”.

Sempre sul tema segnaliamo le pronunce della Corte di Cassazione n.23360/2016 e n.2835/2016 secondo le quali “la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore”.

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