Una ingiustizia: pagare le imposte su canoni non riscossi

[dropcap]L[/dropcap]a campagna dichiarativa è ormai alle porte e un tema di grande attualità, a causa della perdurante crisi economica che ha evidenziato in parecchi casi morosità da parte dei conduttori, è quello relativo all’obbligo o meno di dichiarare (e pagare le imposte) i canoni di locazione non riscossi dal locatore.
Occorre pagare le imposte su tali canoni?
Ai sensi dell’art. 26 del TUIR i canoni devono essere dichiarati dal locatore, indipendentemente dall’effettiva percezione, in quanto per la tassazione di tale reddito non è richiesta la materiale percezione del provento.
Quindi, oltre al danno (economico, per non avere riscosso i canoni), la beffa (di dovere comunque pagare le imposte!).
È sempre obbligatorio tassare i canoni non riscossi?
Vi è una scappatoia: per evitare, infatti, la tassazione dei canoni non percepiti l’art. 26 del TUIR stabilisce che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
Si evidenzia che tale “agevolazione” è riservata per i soli canoni di locazione ad uso abitativo, restandone esclusi i canoni relativi agli immobili strumentali.
Tali canoni, pertanto, vanno sempre dichiarati, a prescindere dalla percezione o meno degli stessi finché non intervenga una causa di risoluzione del contratto di locazione e le imposte versate sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.
Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti contattami.
Dott. Stefano Bonaldo
http://www.studioconsulenzabonaldo.it/