Veicoli aziendali: costi e spese detraibili

 Veicoli aziendali: costi e spese detraibili

Veicoli-aziendali-2

[dropcap]I[/dropcap] veicoli aziendali sono una realtà sempre più presente nelle voci delle compagnie: si tratta di vetture messe a disposizione di un’azienda che vengono utilizzate dai dipendenti e dai dirigenti per svolgere le attività correlate allo svolgimento del lavoro. Queste vetture possono essere in egual modo automobili o furgoni, in base alle esigenze delle aziende, e concedono notevoli vantaggi dal punto di vista fiscale, perché la legge prevede la possibilità di detrazione dei costi e delle spese.

Le auto aziendali, però, possono non essere di proprietà dell’azienda, perché sempre più spesso si tratta di vetture a noleggio o acquistate con la formula del leasing: in tutti questi casi, comunque, sono previste delle voci di detrazione non indifferenti, che permettono all’azienda di rientrare in parte dei costi anticipati per il mantenimento dei mezzi.

Ovviamente, va considerato che le vetture aziendali vengono spesso utilizzate in modo promiscuo, ossia sia per le attività inerenti all’azienda sia per uso privato: ai fini della deducibilità, questa specificazione è molto importante perché influisce sulle percentuali di rientro delle spese.

Partiamo proprio dalle vetture in uso promiscuo: la legge riconosce all’azienda una deducibilità sulle imposte dirette pari al 20% sull’acquisto, il leasing o il noleggio. Cosa significa questo? Significa che quando si acquista una vettura, che sia un’auto o un furgone, nella successiva dichiarazione al fisco si avrà un rientro del 20% di quanto speso. Questa percentuale è stata più volte modificata negli anni, e nell’ultima legge di stabilità, è stata letteralmente dimezzata passando dal 40% al 20%.

La stessa percentuale di deducibilità è stata applicata al lavoratore libero professionista o all’artigiano, perché il legislatore ha presupposto che l’utilizzo delle vetture di queste due categorie di lavoratori possono essere equiparate all’uso promiscuo fatto da un’azienda.

Ovviamente la deducibilità dei costi, viene fatta al netto dell’IVA che, invece, è sottoposta a un regime a parte; esercenti arti o professioni o aziende che fanno un uso promiscuo dei veicoli hanno diritto a ricevere un rimborso IVA pari al 40% sul costo della vettura.

Diverso, invece, è il caso dell’azienda che impegna la vettura per esclusivi utilizzi strumentali: in quel caso lo stato riconosce una copertura di deducibilità molto più ampia, che prevede la totale deducibilità dei costi di acquisto e di IVA, con percentuali pari al 100% sia in caso di acquisto, che di noleggio, che di leasing. Lo stesso discorso vale per i veicoli che vengono impiegati nell’utilizzo pubblico: è il caso dei furgoni impiegati nel soccorso come ambulanze, dei taxi e di tutti quei veicoli che vengono messi a totale disposizione della collettività per la fornitura dei servizi.

Qualsiasi azienda che possa dimostrare l’utilizzo esclusivo dei veicoli aziendali ha diritto a questo trattamento favorevole da parte del fisco italiano.  Non possono essere scaricati invece i costi relativi alla polizza assicurativa;nel caso però dell’uso esclusivo è consigliabile stipulare una polizza autocarro per uso aziendale che garantisce in media prezzi più bassi.

Un caso a parte è rappresentato dalle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti dell’azienda, perché in questo caso le imposte dirette deducibili sono state portate al 70% (contro il 90% della precedente legge di stabilità) mentre la detraibilità IVA è fissa al 40%: queste percentuali sono riferite al caso in cui il benefit sia attribuito in busta paga mentre, nel caso in cui ci si riferisca a un benefit attribuito a un soggetto con partita IVA, la deducibilità delle imposte dirette è equiparabile a quella del benefit in busta paga, con una percentuale pari al 70%, mentre per la deduzione IVA la percentuale sale al 100%.

Infine, nell’ambito della suddivisione sulla base dell’utilizzo ai fini della deducibilità fiscale, una categoria a parte è stata dedicata agli agenti di commercio, i quali la vettura è senza dubbio un mezzo strumentale per lo svolgimento della professione ma anche un mezzo di trasporto importante per la vita di ogni giorno. In questo caso la legge ha previso una via di mezzo tra l’utilizzo promiscuo e l’impiego esclusivo, prevedendo una deducibilità pari all’80% dei costi delle imposte dirette e una deducibilità del 100% sull’importo dell’IVA.

Fatta questa doverosa premesse sulle percentuali di deducibilità, però, bisogna precisare che la legge di stabilità ha imposto anche un tetto massimo di spesa a cui si può applicare la percentuale di rientro: in tutti questi casi, infatti, l’importo massimo di deduzione è di 3.615,20 euro, che corrisponde più o meno a una spesa lorda complessiva per l’acquisto del veicolo pari a 18.075,99 euro.

Nel caso in cui, invece, l’azienda opti per il servizio di noleggio a lungo termine, l’importo massimo di deduzione ammonta a 994,18 euro all’anno, che corrispondono a circa 3.615,20 euro di costo fiscale.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.