Voluntary disclosure: riapertura con modifiche

Il Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 ha previsto, all’articolo 7, la riapertura della procedura di collaborazione volontaria (così detta “voluntary disclosure”) finalizzata alla regolarizzazione delle violazioni – compiute fino al 30 settembre 2016 – in merito agli obblighi di dichiarazione annuale delle attività finanziarie e patrimoniali (denaro, titoli, immobili, gioielli, ecc…) detenute all’estero da soggetti (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali) residenti in Italia.
Sono quindi sanabili le annualità dal 2010 (2009 solo per quadro RW) al 2015. Esclusivamente per le attività ed i redditi inclusi nella procedura, è prevista una proroga al 31 dicembre 2018 dei termini di accertamento scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015.
La procedura sarà attivabile fino al 31 luglio 2017, data entro la quale dovranno essere inviate telematicamente le richieste di accesso alla procedura, con la possibilità di inoltrare la relativa relazione e documentazione entro il 30 settembre 2017. Per le attività oggetto di collaborazione volontaria è previsto l’esonero dalla compilazione del quadro RW di UNICO 2017.
Le sanzioni previste per il quadro RW sono pari al 3% (annuo) dell’importo non dichiarato, nel caso di detenzione in Paese che consente l’effettivo scambio di informazioni, ovvero al 6% (annuo) nel caso di detenzione in paradisi fiscali; tali sanzioni sono riducibili della metà, se le attività vengono trasferite in Paesi che consentono l’effettivo scambio di informazioni ovvero, di un quarto in caso di trasferimento/mantenimento in paradisi fiscali. Le stesse sanzioni potranno essere ulteriormente abbattute ad un terzo in caso di pagamento entro il termine di proposizione del ricorso avverso l’atto di contestazione delle sanzioni.
Dovranno essere assoggettati a tassazione diretta l’intero valore dell’attività detenuta all’estero (ad aliquota marginale del contribuente) se frutto di proventi occultati al fisco e prodotti in periodi ancora accertabili, ovvero, i proventi finanziari generati dalle attività detenute all’estero (in base alle relative aliquote). I contribuenti detentori di attività finanziarie all’estero che non abbiano superato i due milioni di euro di consistenza media annua nel periodo oggetto di procedura hanno la possibilità di applicare l’aliquota sostituiva del 27% su un rendimento forfettizzato del 5% annuo.
Nei suddetti casi la misura delle sanzioni è fissata al minimo edittale ridotto di un quarto, ulteriormente riducibile secondo le norme ordinarie. Le imposte, sanzioni ed interessi rilevanti ai fini della procedura possono essere autoliquidate dal contribuente.
È stato infine regolato il trattamento del contenuto delle cassette di sicurezza e, in generale, di denaro contante e valori in possesso del contribuente, in merito alle modalità applicative che il contribuente è tenuto a seguire (apertura e inventario delle cassette in presenza di notaio entro la data di presentazione della relazione e, entro la stessa data, versamento dei contanti e dei valori al portatore presso intermediari abilitati tramite relazione vincolata fino alla conclusione della procedura), lasciando invece inalterato quanto previsto nella prima procedura in tema di relative imposte e sanzioni. Il contribuente sarà tenuto a fornire all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione a garanzia del fatto che tali valori non provengono da reati non tributari, dichiarazione suscettibile del nuovo reato previsto per chiunque si avvalga della procedura di voluntary al fine di fare emergere attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati diversi da quelli tributari, punibile con la reclusione da 18 mesi a 6 anni. Rimane infine valido il c.d. “condono penale” che consente di aderire alla procedura senza che vengano rilevati reati penali se non per le ipotesi più gravi (ad esempio quella di riciclaggio).
Consulente di clientela italiana ed internazionale, ha maturato una significativa esperienza in materia fiscale societaria, con particolare riferimento all’attività fiscale connessa alle operazioni di finanza straordinarie, ristrutturazioni societarie e corporate finance, oltre che all’assistenza fiscale nei confronti di fondi di private equity e fondi immobiliari. Si occupa inoltre di pianificazione patrimoniale internazionale nei confronti di clienti privati, avendo anche sviluppato una forte esperienza nell’ambito della procedura di Voluntary Disclosure.
Svolge un ruolo attivo come responsabile della partnership tra lo Studio Rödl & Partner e Borsa Italiana S.p.A. e delle attività di valutazione aziendale e di M&A.
Devi accedere per postare un commento.