Nulle le cartelle esattoriali notificate da un indirizzo pec sconosciuto

 Nulle le cartelle esattoriali notificate da un indirizzo pec sconosciuto

Va consolidandosi, sempre più, l’orientamento giurisprudenziale che considera nulli gli atti della riscossione recapitati nella casella di posta elettronica del contribuente da un indirizzo pec difforme da quello presente sull’Indice nazionale degli indirizzi della Pubblica Amministrazione -IPA.

Ricordiamo che a fare da apripista nel decretare illegittimi gli atti notificati nelle forme di cui appena detto, è stata la Commissione tributaria provinciale di Perugia, con la sentenza n. 379/2019.

Nella fattispecie, i Giudici del capoluogo umbro rilevarono la fondatezza della doglianza manifestata dal contribuente (pioniere nel muovere l’eccezione in rassegna), il quale denuncio la nullità di un atto di pignoramento presso terzi proprio in ragione della nullità della notifica dei provvedimenti esattoriali presupposti (rectius: cartelle esattoriali).

  • Estratto della decisione:

Il ricorso è fondato, in effetti, dalla documentazione allegata agli atti si evince che la notifica della cartella esattoriale è nulla, perché prodotta da un soggetto che non si conosce, e cioè da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri, e per altro la stessa cartella non ha il visto di conformità. Sul punto in tema di notifica a mezzo PEC, (come ricordato anche dalla società ricorrente) di cui all’art 26, DPR n.602/73, l’art 16-ter del D.l. 179/2012, convertito in legge n 221/2012 recita testualmente:  << a decorrere da/15/12/2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in maniera civile, e penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblichi elenchi quelli previsti dagli art 4 e 16 comma 12, del presente decreto>>.

In perfetta linea con la decisione appena evidenziata, troviamo – in ordine temporale – la sentenza n. 5232/2020, emessa il 12.02.2020 dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Il collegio partenopeo – dopo aver dato ampia e dettagliata interpretazione del quadro normativo vigente in materia di notificazione di atti tributari “sostanziali” per il tramite della posta elettronica certificata – sì come ammesso dall’art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 – ha concluso per l’illegittimità della cartella di pagamento impugnata (nella specie: c.d. opposizione “al buio” per il tramite dell’estratto di ruolo).

  • Estratto della decisione:

Orbene, nel caso di specie l’Ufficio ha documentato che la notifica della cartella è avvenuta attraverso un messaggio di posta elettronica certificata. Al riguardo, il ricorrente evidenzia che l’Agente per la riscossione ha adoperato una casella di
posta elettronica certificata diversa da quelle censite nel pubblico registro (l’indirizzo ufficiale presente in IPA è protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it mentre quello utilizzato è notifica.acc.campaniapec.agenziariscossione.gov.it): non avendo l’Ufficio controdedotto alcunché a tale riguardo, la circostanza può ritenersi provata. (..) Dal richiamato quadro normativo emerge incontestabilmente che il legislatore abbia ripetutamente sancito la necessità che l’attività di notifica avvenga mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi: ciò, evidentemente, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando. (..) In sostanza, dai documenti versati in atti dall’esattore è emerso il fatto storico inconfutabile
che la cartella di pagamento è stata trasmessa da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro (IP A) per la notifica dei provvedimenti esattivi di natura tributaria: tale modalità notificatoria risulta in contrasto con la richiamata normativa, pertanto la contestata notifica deve ritenersi priva di effetti giuridici.”.

A confermare l’orientamento nascente in materia, sono intervenuti – volendo rispettare la sequenza temporale dapprima iniziata – i decidenti provinciali della Commissione tributaria di Roma (ad oggi il Collegio che ha fatto registrare il maggior numero di pronunce positive in tal senso).

Con la sentenza n. 2799/2020 – depositata in segreteria il 28.02.2020 – la Corte capitolina ha accolto il ricorso di una società che ha impugnato direttamente la cartella esattoriale (di cui contestava l’invalidità della notificazione) propendendo per la più dura delle sanzioni previste in tema di notificazione irrituale, vale a dire l’inesistenza giuridica.

  • Estratto della decisione:

L’eccezione sollevata dalla ricorrente**, contrariamente all’assunto dell’Ufficio **è fondata perché, come risulta dalla copia della notifica prodotta dalla parte, essa notifica è stata spedita da un indirizzo Pec non riconducibile all’Agenzia delle Entrate Riscossione presente nell’elenco ufficiale “IPA”** (Indice delle Pubbliche Amministrazioni”), ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì un irrituale ed ignoto indirizzo ((…)). P.Q.M. **La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara inesistente la notifica della cartella impugnata.”.

Solo qualche giorno dopo la decisione determinata dalla Curia tributaria romana, ha avuto occasione di esprimersi sulla legittimità della notifica telematica di atti tributari, promanante da un indirizzo pec diverso da quello ufficiale, la Commissione tributaria provinciale di Bari, con la sentenza n. 447/2020.

Nella vicenda sottoposta al vaglio dei decidenti baresi, il contribuente deduceva la nullità di un preavviso di iscrizione ipotecaria (c.d. nullità derivata), in ragione della irritualità del procedimento notificatorio afferente alle cartelle esattoriali sottesi allo stesso.

  • Estratto della decisione:

L’art. 26, D.P.R. n. 602/73, l’art. 16-ter del D.L. 179/2012, che disciplina la notifica a mezzo pec, recita testualmente: “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti […] si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 2, del presente decreto”, ovvero “IPA”, “Reginde”, “Inipec”. Nel caso che qui ci occupa l’Ente della Riscossione, per effettuare la notifica delle cartelle prodromiche, non ha utilizzato l’indirizzo ufficiale presente in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it, inficiando sulla regolarità della notifica. Alla luce delle considerazioni sopra esposte la Commissione ritiene di dover accogliere il ricorso in quanto la notifica delle cartelle esattoriali prodromiche è da ritenersi priva di effetti giuridici, con conseguente nullità degli atti, poiché prodotta da un soggetto che non si conosce, e cioè da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri.”.

Proseguendo nella carrellata temporale delle pronunce susseguitesi sul tema in rassegna, è agevole assistere ad un trittico di decisioni emanate a poca distanza di tempo, l’una dall’altra, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma: sentenza n. 9274/2020 del 13.10.2020 – sentenza n. 10571/2020 del 02.12.2020 – sentenza n. 767/2021 del 04.12.2020.

Per completare il quadro, in sintonia con quanto sinora fatto, si ritiene opportuno oltreché doveroso riprodurre la parte motiva di ogni singola pronuncia appartenente al tris giurisprudenziale come dinanzi richiamato.

  • Estratto della decisione (9274/2020 del 13.10.2020):

La cartella di pagamento impugnata deve considerarsi inesistente, essendo stata notificata – come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente , attraverso una casella pec spedita da un indirizzo di posta certificata (“notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it”) non risultante dai registri ufficiali Reginde o Indice P A, né riferibile all’ agente della riscossione neanche attraverso il ricorso al sito web dell’Agenzia. (..) Come già ritenuto da altra recentissima sentenza di questa Commissione (sent. 601/38/20), dalla sentenza della CTP Perugia 379119 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17346/19, <<la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi>>; nel caso concreto, essendosi fornita la dimostrazione che la cartella è stata spedita da un indirizzo mail diverso da quelli contenuti nei pubblici elenchi, deriva che la notificazione dell’atto impugnato deve considerarsi inesistente.”.

  • Estratto della decisione (10571/2020 del 02.12.2020):

Ammettendo la legittimità della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec anche con estensione diversa da quella voluta dal legislatore, tale notifica deve essere, comunque, ritenuta illegittima nei confronti della ricorrente dacché, come si evince dall’allegata relata di notifica, era proveniente da notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it, indirizzo PEC non presente nei
pubblici registri validi ex lege ai fini in esame. Detta illegittimità – identica a quella del caso de quo è stata rilevata proprio dalla Commissione Tributaria Provinciale Roma – Sez. 38 -Sentenza 60 /2020 del 17.01.2020: <<in effetti l ‘ufficio ha depositato in atti copia della relata della pec del 15/2/18 con cui ha notificato dall’indirizzo PEC notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it” la cartella per cui è lite>>. Peraltro: detto indirizzo non è oggettivamente e con certezza riferibile all’Agenzia delle Entrate Riscossionenon risultando nell’elenco del Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia) – né nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia Entrate Riscossione, né nella pagina della CCIAALa notifica della cartella esattoriale è insanabilmente nulla (nella forma giuridica della nullità), in quanto l’ente della Riscossione, in qualità di soggetto notificante, non aveva utilizzato la PEC attribuita all’Agenzia delle Entrate Riscossione.”.

  • Estratto della decisione (767/2021 del 04.12.2020):

L’art. 16-ter del D.L. 179 del 2012, poi, recita testualmente: <<a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti […] si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto, ovvero IPA, Reginde, Inipec>>. Nel caso in esame l’ente della riscossione ha utilizzato per la notifica della cartella esattoriale non già l’indirizzo ufficiale presente in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì’ notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it. Tale scenario risulta in contrasto con la richiamata normativa, con la conseguenza che il procedimento notificatorio della cartella di pagamento è affetto da nullità (in senso conforme CTP Roma, sentenza 601/2020).”.

Sul punto, non è superfluo sottolineare come l’ancora (giurisprudenziale) di supporto di tutte le pronunce ut supra riportate, sia da rinvenirsi nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione, n. 17346 del 27 giugno 2019.

Pur non avendo statuito alcunché in merito alla sanzione comminabile, i Giudici di Piazza Cavour – per mezzo della decisione testé citata – hanno affermato in maniera lapidaria ed incontrovertibile che la notificazione di atti amministrativi può essere eseguita solo ed esclusivamente utilizzando l’indirizzo PEC ufficiale, come risultante dal Registro degli indirizzi della pubblica amministrazione.

In conclusione, dunque, preme evidenziare come l’eccezione in esame, lungi dal poter essere considerata come pretestuosa o del tutto priva di rilievo giuridico, sta, viceversa, trovando sempre maggiore apprezzamento presso i Giudici di merito che, di volta in volta, si ritrovano a decidere sulla fondatezza della stessa e, di conseguenza, sulla nullità (o meno) del provvedimento tributario che per il tramite di un iter notificatorio di tal fatta viene recapitato al contribuente.

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